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STATUTO ORGANICO
DELL'OPERA PIA
ASILO SAVOIA
§ 1
SCOPO E DENOMINAZIONE DELL'ASILO
AMMISSIONE E LICENZIAMENTO DEI FANCIULLI.
ART. 1 - A fine di commemorare la fausta
data del XX settembre, S.E. il Cav. Francesco Crispi, Presidente
del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'Interno, in quel giorno del 1887,
promosse la fondazione di questo Istituto, allo scopo altamente
umanitario e civile, di raccogliere fanciulli abbandonati;
sottrarli alla miseria ed alla corruzione, ed educarli all'amore
di Dio, della Patria, della civiltà e del lavoro o
di concedere, attraverso le rendite derivanti dal proprio
patrimonio, ad altre Opere Pie similari, che operano nel
territorio della Regione Lazio e appositamente segnalate
dall'Assessorato Regionale Enti Locali, contributi straordinari
per l'assistenza ed il ricovero dell'ambito dei propri Istituti
di minori o anziani e offrire i servizi alle persone anziane
allo scopo di sostenere e favorire l’autonomia dei
singoli e del nucleo familiare.
L'Istituto, per graziosa concessione di S.M. il Re Umberto I, assume la denominazione
di Asilo Savoia.
Esso venne costituito in Ente Morale con R. Decreto 13 marzo 1890 ed é dotato
attualmente di un Patrimonio di Lire 2.606.500 in titoli consolidato e attività diverse;
patrimonio che : per L. 728.000 proviene dall'avvenuta trasformazione della
O.P. Canobi a favore dell'Asilo Savoia, e la cui rendita dovrà, in preferenza,
essere erogata a beneficio dei fanciulli delle parrocchie di S. Maria in Via
e di S. Marcello, giusta la prescrizione del R. Decreto di trasformazione 10
marzo 1910; per Lire 126.000 proviene dalla Real Corte, quale capitale versato,
in omaggio ai Sovrani, nella ricorrenza del 25° anniversario delle Auguste
Nozze, per la fondazione dell'Asilo di sette posti perpetui, a disposizione
delle Loro Maestà, posti pei quali provvede la rendita dell'anzidetta
somma; per Lire 100.700, proviene dalla stessa Real Corte, quale capitale versato
per la istituzione di altri quattro posti perpetui, parimenti a disposizione
delle Loro Maestà: omaggio reso a S.S. il Re, in occasione del 25° anniversario
dell'assunzione al Trono; e per il resto, da legati, oblazioni, sussidi e tombola
nazionale.
Art.
2 - Nell'Asilo vige pieno rispetto alla libertà dei
culti. I ricoverati che non risultino appartenere ad altre
confessioni, riceveranno l'insegnamento e seguiranno le pratiche
della religione cattolica.
Art.
3 - Saranno accolti provvisoriamente nell'Asilo,
i fanciulli che abbiano
non meno di tre anni, nè più di sette,
se maschi, e dieci se femmine, e risultino abbandonati in Roma.
Art.
4 - Saranno mantenuti nell'Asilo, fino alla età di
non oltre dieci anni, se maschi, e di diciotto se femmine:
a) i fanciulli che risultino realmente abbandonati;
b) i fanciulli dei quali si ignorano i genitori;
c) i fanciulli assolutamente poveri, che hanno un solo genitore superstite,
il quale si trovi in espiazione di pena, o infermo all'ospedale, o demente
al manicomio o altrimenti nell'impossibilità fisica di provvedere al
loro mantenimento: e non hanno altri parenti provvisti di mezzi e tenuti per
legge agli alimenti.
Salvo il disposto dell'art. 5, i ricoverati: se maschi, alla età di
dieci anni saranno, a cura dell'Amministrazione dell'Asilo - tenuto conto delle
loro disposizioni fisiche ed intellettuali - collocati in altri Istituti per
la loro istruzione professionale; oppure affidati a famiglie di agricoltori,
che offrano completa garanzia ed ampio affidamento, e ne assumano il mantenimento,
sempre sotto la sorveglianza dell'Asilo. Se femmine, saranno trattenute fino
all'età di diciotto anni, e addestrate alle varie mansioni domestiche,
e più specialmente ai lavori donneschi; onde, in possesso di tali necessarie
cognizioni, siano al caso di provvedere a loro stesse, e quindi, a cura dell'Asilo
essere convenientemente sistemate.
Art.
5 - I fanciulli ricoverati, che sono vittime di colpevole
abbandono, saranno restituiti ai genitori quando questi siano
in grado di provvedere al loro sostentamento; ed i colpevoli
saranno denunziati al Procuratore del Re, per i provvedimenti
di legge.
In ogni tempo, venendo a cessare le ragioni del ricovero, i fanciulli saranno
restituiti ai genitori od ai parenti tenuti agli alimenti, quando siano in
grado di mantenerli. A questo scopo, qualora occorra, si eserciteranno le azioni
legali.
Art.
6 - I ricoverati saranno divisi, in ragione dell'età e
del sesso, in sezioni separate.
Art.
7 - I bambini ricoverati nell'Asilo frequenteranno
dapprima il giardino
d'infanzia, quindi, all'età e con le norme
stabilite dalle vigenti leggi, i corsi elementari.
Le alunne, in seguito agli insegnamenti predetti , riceveranno,
in osservanza altresì delle disposizioni del Decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917
n. 896, l'istruzione professionale, o nell'interno dell'Istituto, secondo le
norme dell'art. 4, ovvero presso le locali scuole di arti e mestieri o presso
aziende ed officine esistenti in Roma e notoriamente condotte con abilità e
probità.
Le alunne, le quali abbiano sufficientemente profittato dell'insegnamento professionale
lavorino nell'Istituto o fuori, previa deliberazione della Commisione, sono
ammesse alla compartecipazione degli utili dei lavori cui presero parte nella
misura da determinarsi dal Regolamento, curando che i salari da corrispondersi
ad esse - qualora addette ad officine ed aziende private - non siano inferiori
al tasso locale.
Le quote spettanti alle alunne sono depositate mensilmente presso la Cassa
postale di risparmio, mediante libretto individuale, da consegnare a chi di
diritto all'uscita delle ricoverate dall'Istituto.
§ 2
AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE DELL'ASILO
Art. 8 - All'Asilo presiede un Consiglio d'Amministrazione.
Art.
9 - Il Consiglio dura in carica cinque anni ed é composto
da cinque membri la cui designazione spetta :
- per il Presidente e n. 2 membri alla Regione Lazio , per
un membro al Consiglio Comunale e per un membro al Consiglio
Provinciale, ai quali compete, qualora
le disponibilità finanziarie dell'Ente lo consentano, una indennità e/o
gettone di presenza a titolo di rimborso spese.
Art.
10 - Per essere eletti Consiglieri, non é necessario
essere Consiglieri Provinciali né Comunali.
Art.
11 - Al Presidente dell'Asilo Savoia spetta promuovere
la composizione parziale o totale del Consiglio.
Art. 12 - Il Consiglio provvede a tutto
quanto concerne la vita materiale e morale dell'Asilo, e
più specialmente:
a) delibera sulle proposte di modificazione al presente Statuto;
b) provvede alla preparazione dei regolamenti interni e degli
orari, e delibera sulla loro modificazione;
c) approva, entro il mese di settembre, il bilancio preventivo
per l'anno seguente, ed entro il mese di maggio il conto
consuntivo del precedente esercizio;
d) delibera sugli acquisti o sulle alienazioni di patrimonio,
sulle riparazioni, sugli appalti per le forniture, e sulle
conseguenti variazioni dell'inventario, da farsi ogni anno,
entro il mese di febbraio;
e) delibera se il Presidente possa stare in giudizio, sia
come attore, sia come convenuto;
f) stabilisce la pianta del personale stipendiato, e provvede
alla nomina ed al licenziamento dei singoli impiegati;
g) nomina nel proprio seno le commissioni che reputa opportune,
così per l'esame del bilancio e dei conti, come per
lo studio di oggetti relativi all'amministrazione dell'Asilo
;
h) determina, al prinicipio di ogni anno, il numero massimo
dei ricoverati, in relazione ai mezzi di cui dispone l'Asilo;
i) delibera sulle domande per ammissione di bambini;
l) decide su tutte le altre questioni che possano esserle
sottoposte dal Presidente, o siano ad essa deferite per legge.
Art.
13 - Il Presidente, oltre le facoltà indicate
in altri articoli del presente Statuto, di cui cura l'osservanza,
ha le attribuzioni seguenti:
a) rappresenta l'Ente in tutte le forme della sua attività,
e quando il Consiglio lo deliberi, anche in giudizio;
b) vigila sul buon andamento morale e materiale dell'Asilo;
c) bandisce gli appalti per le forniture e i lavori necessari,
stipula i relativi contratti e vigila sulla loro osservanza;
d) cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;
e) in casi eccezionali, può emanare d'urgenza qualunque
provvedimento reputi immediatamente necessario all'amministrazione
ordinaria;
f) ha alla sua diretta dipendenza il personale dirigente e
inserviente;
g) nomina e licenzia il personale subalterno;
h) decreta l'accoglimento del ricoverando, nei casi gravi e
di constatata urgenza, salvo riferirne al Consiglio.
Inoltre, il Presidente ha tutte le altre facoltà che
non siano dal presente Statuto attribuite al Consiglio.
Art.
14 - Il Presidente potrà deferire, anche temporaneamente,
l'una o l'altra delle sue attribuzioni ad uno o più membri
del Consiglio.
In caso di prolungata assenza o impedimento, é surrogato
dal Consigliere Anziano.
Art.
15 - Il Consiglio si aduna sull'invito del Presidente;
può essere
convocata straordinariamente, su domanda motivata da almeno
due Consiglieri.
Art.
16 - Il Consiglio delibera a maggioranza asssoluta di
voti, sulle materie poste all'ordine del giorno.
Le votazioni avvengono per appello nominale o a voti segreti;
si fanno sempre per voti segreti, quando si tratti di questioni
concernenti persone. A parità di
voti la proposta si intende respinta.
Per la validità delle riunioni del Consiglio, é necessaria la
presenza di almeno tre dei suoi componenti.
Art.
17 - I membri del Consiglio, che, senza giustificato
motivo, non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute,
decadono dall'ufficio.
La decadenza é pronunciata dal Consiglio d'Amministrazione e può essere
promossa anche dal Prefetto della Provincia.
Art.
18 - I processi verbali delle adunanze vengono firmati
da tutti coloro che vi hanno preso parte.
Quando taluno degli intervenuti si allontani o si ricusi di
firmare, ne sarà fatta
menzione.
Art.
19 - La Direzione dell'Asilo é affidata
ad un Direttore Amministrativo ed a una Direttrice.
Il Direttore Amministrativo cura anch'esso la dovuta osservanza
dello Statuto e regole stabilite, e quanto é nell'interesse dell'Asilo. Sopraintende
ai vari servizi che si riferiscono all'amministrazione dell'Opera Pia, e provvede
più specialmente a quelli di Segreteria, Economato e Archivio; redige
i processi verbali delle adunanze, e funziona da Segretario del Consiglio d'Amministrazione.
La Direttrice ha la responsabilità dell'andamento morale dell'Istituto,
e quella materiale su quanto le viene affidato per i bisogni dello stesso.
Essa deve curare l'esatta osservanza dei regolamenti e degli ordini del Presidente
e del Consiglio di Amministrazione.
Art.
20 - Ogni atto che emani dall'Asilo, oltre alla
firma del Presidente o dell'intero
Consiglio, dovrà portare
quella del Direttore Amministrativo, il quale parteciperà cogli
Amministratori alle responsabilità derivanti dall'atto
stesso, a tenore di legge.
§ 3
FONTI ECONOMICHE DELL'ASILO
Art. 21 - L'Asilo provvede ai propri scopi
con le rendite del patrimonio di cui all'art. 1; con il sussidio
annuo di lire
18.500, conferitogli in forza della legge 30 luglio 1896
n. 343; con il sussidio annuo di lire 20.000, stanziato nel
bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti,
per beneficenza e religione della città di Roma; col
contributo di lire 15.000, stanziato nel bilancio dell'Amministrazione
Provinciale di Roma, il corrispettivo del ricovero di 15
bambini dei vari Comuni della Provincia; e con ogni altro
introito non destinato ad aumentare il patrimonio dell'Istituto.
Art.
22 - Il servizio di esazione e di cassa é affidato,
in conformità dell'art. 32 del Regolamento Amministrativo
9 febbraio 1891 n. 99, ad un ente morale o ad un privato, in
forza di contratto, con retribuzione non superiore a quella
spettante all'Esattore comunale, qualora questi fosse assunto
per tale servizio.
Art.
23 - I mandati di pagamento non costituiscono titolo
legale di discarico per il Tesoriere, se non portano la firma
del Presidente, e di quello dei componenti il Consiglio che
sopraintende al servizio a cui si riferisce il mandato, o,
in difetto del membro anziano.
§ 4
REGOLAMENTO INTERNO
Art. 24 - Un regolamento interno, deliberato
dal Consiglio ed approvato dall'Autorità Tutoria, prescriverà le
norme occorrenti per l'andamento dell'Asilo, e stabilirà le
attribuzioni del personale dirigente ed inserviente.
§ 5
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 25 - Per tutte le materie non contemplate nel presente
Statuto, si applicheranno le disposizioni contenute nella
legge e nei regolamenti sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza.
§ 6
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 26 - Fino a che il regolamento, di
cui all'art. 24, non sia in vigore, il Consiglio di Amministrazione
dell'Asilo
stabilirà le norme per l'andamento morale e materiale
dello stesso.
Deliberato dalla Commissione Amministrativa in adunanza 5 luglio
1922.
Modificazioni approvate con R.Decreto 21 fabbraio 1926 al seguito
della Deliberazione della Commissione Amministrativa in data
28 ottobre 1925.
Modificato
con Deliberazione n. 4719 della Giunta Regionale del Lazio – seduta
del 30/06/1994.
Modificato con Deliberazione n. 7130 della Giunta Regionale
del Lazio – seduta del 21/11/1997.
Modificato con Deliberazione n. 244 della Giunta Regionale
del Lazio – seduta del 21/03/03. |