NUOVO
REGOLAMENTO ORGANICO
SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI Approvato con Deliberazione n. 8 del Commissario
Regionale nella seduta del 31/03/2003
Principi Generali Art. 1
Oggetto 1.
Il presente Regolamento, in conformità alle norme
vigenti, allo Statuto dell’Ente, e nel rispetto dei criteri
generali, definisce i principi dell’Organizzazione amministrativa
dell’Opera Pia “Asilo Savoia” di Roma e disciplina
la dotazione organica, il reclutamento del personale, l’assetto
della struttura organizzativa, l’esercizio delle funzioni
dirigenziali e i metodi di gestione operativa. 2.
Il Regolamento è emanato in esecuzione della legge
n. 127 del 15/05/1997 del D. Lgs. n. 29 del 03/02/1993, del
D. Lgs. n. 410 del 23/10/1998, del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001
e del D. Lgs. n. 267/2000. Art. 2
Finalità e Ambito di Applicazione 1.
L’organizzazione degli Uffici e dei servizi, in conformità alle
disposizioni dell’art. 97 della costituzione, deve garantire
il buono andamento e l’imparzialità dell’Amm.ne
assicurando economicità, efficienza, efficacia e rispondenza
al pubblico interesse dell’azione amm.va, secondo i principi
di professionalità e responsabilità. 2.
Le norme del presente regolamento si applicano a tutto
il personale dipendente di ruolo e a quello non di ruolo,
per quanto allo stesso applicabili. Le norme del presente
regolamento
si applicano, altresì, alle qualifiche dirigenziali
e di alta specializzazione, i cui posti di responsabili di
servizi od uffici siano coperti da personale a contratto
a tempo determinato di diritto pubblico, ai sensi dello Statuto. Art. 3
Indirizzo politico – amm.vo e gestione 1.
Nell’ambito delle linee programmatiche di governo
dell’Ente, agli organi di direzione politica spettano
le funzioni di indirizzo politico - amm.vo e di controllo:
definizione degli obiettivi e dei programmi, individuazione
delle priorità, verifica della responsabilità dei
risultati della gestione amm.va alle direttive impartite. 2.
Ai responsabili degli Uffici e servizi compete la gestione
amm.va, finanziaria e tecnica, compresa l’adozione di
tutti gli atti che impegnano l’Amm.ne verso l’esterno,
mediante l’esercizio dei poteri autonomi e propri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali
e di controllo. Essi sono responsabili per il conseguimento
dei
risultati. Art. 4
Articolazioni Strutturali
Ordinamento degli uffici, dei servizi e del personale 1.
L’organizzazione strutturale ed operativa degli Uffici
e dei Servizi, nonché l’ordinamento del personale,
previsti e regolati dal presente Regolamento Organico, sono
informati ai principi della democrazia, della partecipazione,
della razionalizzazione e snellimento delle procedure, atti
a conseguire la più ampia efficienza ed efficacia dell’azione
amministrativa dell’Ente. 2.
I servizi dell’OPAS sono articolati in aree, servizi
ed unità operative e svolgono le funzioni individuate
dal presente Regolamento, nonché quelle ad esse connesse
o riconducibili, individuate dalla normativa vigente. 3.
La definizione dell’articolazione della struttura
organizzativa e delle sue variazioni è approvata dal
C. d. A. dell’Ente, sentito il segretario generale
e i responsabili dei servizi e degli uffici. Art. 5
Aree e Servizi 1.
Le Aree e i servizi, articolazioni di primo e secondo
livello, costituiscono le strutture organizzative di
massima dimensione,
alle quali sono affidate funzioni, attività ed obiettivi
fissati dall’Amm.ne. Ad essi vengono assegnate risorse
umane adeguate per competenza e professionalità. 2.
L’Ente è organizzato nelle seguenti Aree
e Servizi: A) Area Amm.va
a)
·
1 Dirigente con l’incarico di Segr. Gen. oppure, qualora
l’incarico di Segr. Gen. venga affidato dal C. d. A.
ad un soggetto esterno di Direttore di Coordinamento · 1 Funzionario direttivo – amm.vo (Cat D 1)
con gestione di rapporti con i professionisti incaricati dell’assistenza
legale a tutela degli interessi dell’Ente. · 1
Istruttore Amm.vo - Cat. C 1 · 1
Esecutore - Cat. B 1 b)
Servizio Economato – Finanziario:
· Responsabile del servizio - Funzionario Direttivo Economo Cat.
D1.
……
Omissis…… · 1
Istruttore Contabile - Economo Provveditore/ Cassiere
Cat C 1. B) Area Socio - Assistenziale:
·
…….Omissis….. C) Servizio di Segreteria del Presidente · ……Omissis….. Art. 6
Dotazione Organica 1.
La dotazione organica dell’Ente individua il numero
complessivo dei posti di ruolo, a tempo
pieno o a tempo parziale, distinti in base ai sistemi
di inquadramento contrattuale. La dotazione organica può essere
rideterminata previa verifica degli effettivi fabbisogni, altresì,
in seguito alla rilevazione dei carichi di lavoro disposta
con deliberazione del C. d. A. 2.
L’approvazione della dotazione organica e le successive
variazioni sono disposte dal C. d. A., sentito il segretario
generale, nel rispetto delle compatibilità economiche. Art. 7
Inquadramento e Mansioni del Personale 1. I dipendenti sono inquadrati nel rispetto delle categorie
professionali previste dal contratto collettivo nazionale di
lavoro, secondo le previsioni della dotazione organica. 2.
Nell’ambito delle categorie di inquadramento e
nel rispetto delle relative declaratorie, con deliberazione
del
C. d. A., sono identificati i singoli profili professionali. 3. Il dipendente esercita tutte le mansioni ascrivibili al
profilo professionale di inquadramento, come definite dal contratto
collettivo di lavoro, dal contratto collettivo decentrato integrativo,
dal contratto individuale di lavoro, da eventuali ordini di
servizio o disposizioni interne. Tra le mansioni del dipendente
rientrano comunque quelle considerate equivalenti nell'ambito
del sistema di classificazione del personale previsto dal contratto
collettivo di lavoro. 4.
Il dipendente può essere adibito a svolgere attività non
prevalenti della categoria immediatamente superiore a quella
di inquadramento senza che ciò possa determinare variazioni
nel trattamento economico. 5.
Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi
programmati dall’amministrazione, in relazione ai servizi
svolti dall’Ente ed alle esigenze di operatività del
C. d. A., nel rispetto delle categorie professionali e delle
previsioni della dotazione organica, può procedere alla
modifica dei profili professionali del personale in servizio,
d’ufficio o su domanda, previa comunicazione all’interessato
e tenendo conto delle disposizioni contrattuali disciplinanti
la materia. La modifica del profilo per il personale in servizio è subordinata
alla verifica della idoneità alle nuove mansioni,
acquisibile anche mediante processi di riqualificazione. 6.
Al fine di assicurare il buono andamento degli Uffici
e dei Servizi dell’Ente, prevedere la possibilità di
trasformare il rapporto di lavoro da tempo determinato a
tempo indeterminato, previa verifica dei requisiti di
legge posseduti
dai dipendenti assunti a tempo determinato. Art. 8
Funzioni di Direzione
Direttore Generale ......Omissis...... Art. 9
Segretario generale 1.
La nomina del segretario generale, nei casi in cui il
posto risulti vacante, esso può avvenire o per concorso pubblico
per titoli ed esami o per nomina diretta del Presidente dell'Ente
da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite
dalla legge; in questo caso la durata del segretario generale
ha durata corrispondente a quella del Presidente. Per partecipare
al concorso pubblico di segretario generale dell'Ente è necessario
possedere i requisiti di legge prescritti per il pubblico impiego
degli EE.LL. Inoltre verranno ammessi al concorso coloro che
abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza, o in scienze
politiche, o economiche e commerciali, o scienze sociali. Le
modalità del concorso e le materie oggetto degli esami
sono disciplinate nel presente Regolamento. 2.
Oltre all'attività di assistenza giuridico - amm.va,
nei confronti degli Organi di governo dell'Ente, in ordine
alla conformità dell'azione amm.va alle leggi, allo
Statuto e ai Regolamenti, il segretario dell'O.P. è titolare
delle seguenti funzioni e competenze: a)
sovrintendente allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili
dei servizi e degli uffici e ne coordina l'attività; b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza
alle riunioni del consiglio e ne cura la verbalizzazione; c)
sottoscrive le deliberazioni adottate dagli organi collegiali
dell'Ente; attesta, su dichiarazione del messo comunale,
l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio e di esecutività delle
deliberazioni; d)
roga i contratti nei quali è parte ed autentica
scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente; e) organizza il personale e le risorse finanziarie e strumentali
messe a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione
degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi; f)
emana istruzioni, direttive ed ordini ai Responsabili
dei servizi, nel rigoroso rispetto delle competenze e
responsabilità di
questi ultimi, così come definite dalle leggi e dal
presente regolamento; g) adotta e sottoscrive tutti gli atti e provvedimenti, anche
a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita specifica
competenza; h) partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro
interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Presidente, a
quelle esterne; i)
può presiedere le commissioni delle gare di appalto; j)
può presiedere le commissioni di concorsi
e di selezione del personale; k) convoca e presiede la conferenza dei Responsabili di servizio; l) definisce, sentita la conferenza dei Responsabili di servizio,
eventuali conflitti di competenza tra i servizi stessi; m)
esercita poteri di avocazione nei confronti dei Responsabili
degli uffici e servizi, previa nomina con motivato provvedimento
del Presidente a Commissario ad Acta; esercita, altresì,
con le stesse modalità di conferimento, i poteri sostitutivi
nei casi di accertata inefficienza ed inadempienza dei Responsabili
degli uffici e servizi; n) presiede il Nucleo di Valutazione; o) è responsabile
del procedimento disciplinare; p) emana direttive generali e circolari in ordine alla conformazione
di atti e procedure a normative legislative e regolamentari; q) formula proposte per migliorare l'assetto organizzativo
del personale; r) esercita le funzioni del Direttore Generale su nomina del
Presidente previa deliberazione del C. d. A.; s) esercita le ulteriori funzioni previste dallo Statuto,
dai regolamenti o conferitegli dal t) Presidente ai sensi dell'art. 17 comma 68 let. c), della
legge 15 maggio 1997, n. 127;
Art. 10
Organizzazione e funzionamento del servizio affari generali,
legale e personale A) - Responsabile Servizio:
Il Servizio è retto da un funzionario direttivo
(Cat D1). 1.
Il servizio degli affari generali, legale e contenzioso,
tratta le questioni di carattere generale che non rientrano
nelle competenze specifiche di altre aree di attività amministrative;
sono curati i rapporti con i dipendenti, è curata
la tenuta del protocollo e sono svolti in particolare i seguenti
compiti: 1)
studio e trattazione di problemi di carattere generale
concernenti le attività dell'Ente;
2) coordinamento delle attività di informazione ai
cittadini sui servizi e prestazioni dell'Ente, di collaborazione
con
i servizi interessati, ivi comprese le segnalazioni degli
utenti in ordine ad eventuali disservizi dell'Ente;
3) ricezione della corrispondenza in arrivo e in partenza,
sia interna che esterna, protocolli, classificazione e smistamento
della stessa, in base alle indicazioni ricevute dal segretario
generale;
4) conservazione in archivio centralizzato degli atti trasmessi
dai responsabili dei servizi e ricerca degli atti stessi in
base alle richieste dei servizi;
5) tempestiva diffusione, ai servizi interessati, di leggi,
regolamenti, pubblicazioni, articoli, notizie, ecc.;
6) adempimenti, consulenza a richiesta dei servizi interessati,
in ordine alla stipula di contratti e convenzioni;
7) tenuta del registro del repertorio dei contratti e delle
determinazioni;
8) pareri su problemi concernenti l'applicazione di leggi e
regolamenti;
9) raccolta di sentenze e decisioni della magistratura di interesse
per l'Ente, provvedendo a segnalarle ai servizi competenti; 2. Nel settore personale sono curati gli adempimenti concernenti
lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
e sono espletati in particolare i seguenti compiti: 1) tenuta e aggiornamento delle piante organiche;
2) tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali;
3) adempimenti derivanti da leggi, accordi nazionali e intese
regionali per la parte relativa allo stato giuridico del personale;
4) adempimenti derivanti da leggi, accordi nazionali ed intese
regionali per la parte relativa al trattamento economico del
personale;
5) cura dell'istruttoria degli adempimenti relativi ai procedimenti
disciplinari;
6) trattative degli adempimenti relativi alla mobilità del
personale;
7) predisposizione dei dati necessari per l'effettuazione delle
ritenute fiscali, previdenziali, assistenziali, ecc.;
8) adempimenti relativi all'assistenza, previdenza e quiescenza
del personale dipendente;
9) rapporti con gli enti previdenziali nonché con
quelli per conto dei quali vengono operate ritenute al personale
dipendente;
10) adempimenti di competenza per l'espletamento delle procedure
per l'assunzione del personale;
11) adempimenti, in collegamento con gli altri servizi, per
l'applicazione degli istituti di incentivazione previsti dagli
accordi nazionali di lavoro;
12) preparazione degli atti deliberativi riguardanti il personale;
13) effettuazione delle pratiche relative ai permessi, ai congedi,
alle aspettative, ecc.; Secondo le esigenze del servizio, il Consiglio di Amministrazione
assegna al servizio stesso i dipendenti necessari al suo funzionamento. 3.
La nomina di Funzionario direttivo (D1), responsabile
del Servizio Affari Generali legale e personale, avviene
per pubblico
concorso per titoli ed esami ed è necessario possedere
tutti i requisiti di legge previsti per il pubblico impiego
degli EE.LL. Inoltre per accedere al concorso è indispensabile
possedere la laurea in giurisprudenza e/o equipollente. Le
modalità del concorso e le materie oggetto degli esami
sono disciplinati nel presente Regolamento. B) - Istruttore Amministrativo
1. Ha la competenza di collaborare con il responsabile del
Servizio Amm.vo e Affari generali nell'espletamento di tutte
le pratiche amministrative e nella tenuta del protocollo
e i registri dell'Ente e di tutti gli altri adempimenti che
gli vengono impartiti dai superiori. 2.
Si accede al posto di istruttore Amm.vo (cat.C1) mediante
procedura di selezione pubblica dall'esterno, ove vacante
ed è richiesto
il diploma di scuola media superiore. Le modalità del
concorso e le materie oggetto degli esami sono disciplinate
nel presente Regolamento.
C) - Esecutore (Cat.B1) Messo – Autista L'Esecutore,
autista – messo, deve disimpegnare tutte
quelle faccende necessarie alla vita dell'Ente, secondo quanto
previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti. Art. 11
Organizzazione e funzionamento del Servizio Economato ed approvvigionamento A) Sono di competenza del Capo Servizio:
1) l'accertamento preventivo circa il fabbisogno di quanto
occorra periodicamente acquistare;
2) la richiesta di preventivi alle varie ditte fornitrici;
3) la compilazione degli ordini di acquisto disposti dall'Amministrazione;
4) la tenuta del registro degli ordinativi di acquisto;
5) l'esame ed il controllo delle fatture con l'annotazione
dell'avvenuta ricezione delle merci acquistate;
6) il controllo sulle richieste di prelevamento di generi
e materiali, nonché il controllo del movimento del
magazzino;
7) l'esecuzione delle spese urgenti e di modesta entità;
8) la compilazione del rendiconto delle spese;
9) il rilievo artistico sui consumi mensili;
10) il controllo giornaliero delle merci in arrivo;
11) la predisposizione, unitamente al Direttore, Sanitario
e Dietologo/a delle liste settimanali delle vivande;
12) il calcolo delle presenze a mensa ai fini della liquidazione
della spesa;
13) il controllo della quantità e qualità del
vitto somministrato dalla ditta appaltatrice del servizio,
ove esistente;
14) il controllo dei rifiuti e sulla vendita dei materiali
dichiarati fuori uso;
15) il controllo sul funzionamento dei servizi appaltati;
16) è consegnatario del mobilio, attrezzature e, in
genere, di tutte le cose mobili esistenti nelle sedi di servizio
dell’Ente e ne tiene l'inventario generale con il
compito di costante aggiornamento;
17) il controllo sul guardaroba, sulla lavanderia, sulla
cucina, sulle mense, sulla portineria, sulle apparecchiature
medicali ed arredamenti;
18) la preparazione degli atti liberatori riguardanti gli
acquisti e le vendite di competenza del servizio;
19) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei fornitori
del centro;
20) la raccolta dei dati occorrenti per la predisposizione
delle gare d'appalto;
21) la predisposizione degli atti riguardanti acquisti e
forniture;
22) la predisposizione, d'intesa sono i servizi interessati,
dei capitolati speciali;
23) la verifica della regolare esecuzione dei contratti in
collaborazione con le strutture consegnatarie o utilizzatrici;
24) il riscontro delle fatture e il successivo inoltro per
la liquidazione;
25) la predisposizione dei Bilanci preventivi e consuntivi;
26) Secondo le esigenze di servizio, il C. d. A. assegna
al servizio stesso i dipendenti necessari al suo funzionamento. B) Istruttore Contabile 1)
l'istruttore contabile, collabora con il Responsabile
del Servizio Economato e provvede ai servizi contabili
dell'O.P.,
alla registrazione e al controllo di tutti gli atti che comportano
movimenti finanziari. Cura la preparazione degli ordini di
incasso e dei mandati di pagamento che devono portare la
sua firma prima di essere sottoposti alle firme del
Presidente,
del Consigliere delegato e del Direttore Amm.vo. Redige i
bilanci preventivi e i conti consuntivi; emette e firma
i mandati di
pagamento e gli ordini di incasso; cura le scadenze attive
e passive; provvede alla tenuta dei registri contabili; esercita
il controllo sul servizio di cassa affidato al tesoriere.
Il Ragioniere tiene al corrente l'inventario dei beni
immobili
dell'Ente e vigila sul servizio di Economato nei riflessi
contabili. Esamina le fatture dei fornitori per accertare
che la merce
fornita sia stata effettivamente ricevuta dall’addetto
alla dispensa e dall'economo, e che il prezzo unitario sia
quello in precedenza convenuto. Per poter esercitare tale controllo,
occorre che alle fatture vengano allegati i buoni di commissione
e le dichiarazioni di ricevuta fatte dall’addetto alla
dispensa e dall'economo. Accerta, infine, l'esattezza contabile
delle fatture. Egli è il responsabile della conservazione
dei documenti contabili e di quelli relativi al patrimonio
dell'Ente. 2)
Si accede al posto di istruttore contabile con procedura
di selezione pubblica dall'esterno, ove vacante, mediante
concorso pubblico per titoli ed esami ed è necessario possedere
tutti i requisiti di legge previsti per il pubblico impiego
negli EE.LL., inoltre è indispensabile possedere il
diploma di ragioniere; le modalità del concorso e
le materie di esame sono disciplinate nel presente Regolamento. ATTIVITA' GESTIONALE E
ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILITA' Art. 12
Determinazioni 1. I responsabili degli Uffici e dei servizi, il segretario
ed il Direttore Generale, se nominato, adottano gli atti di
gestione che assumono la denominazione di Determinazioni. 2.
Tutte le determinazioni adottate dai vari Responsabili,
ivi compresi gli impegni di spesa, hanno una numerazione
singola per area di attività. 3. Tutte le determinazioni sono portate a conoscenza del C.
d. A., a cura del segretario con cadenza settimanale. 4.
Le determinazioni sono soggette a pubblicazione all'Albo
Pretorio comunale e dell’Ente per 15 giorni consecutivi
ai fini della conoscenza e trasparenza. La pubblicazione
avviene per elenco giornaliero di ogni Responsabile di Servizio. 5.
Sulle determinazioni non deve essere apposto preventivamente
alcun parere o attestazione. Le sole determinazioni comportanti
impegni di spesa, sono esecutive con l'apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
mentre le altre determinazioni sono esecutive fin dal momento
della loro sottoscrizione. 6. Per la visione e il rilascio di copie delle determinazioni,
si applicano le norme vigenti per l'accesso alla documentazione
amministrativa previste dall'apposito regolamento. Art. 13
Obbligo di parere 1.
I pareri di regolarità tecnica e contabile devono
essere apposti dal Responsabile competente alla proposta di
deliberazione entro cinque giorni dal ricevimento della stessa.
Ove si rendano necessari approfondimenti di tipo istruttorio,
il termine può essere prorogato di un uguale periodo.
Di contro, tale termine, in caso di motivata necessità ed
urgenza, può essere ridotto a ventiquattro ore. Decorsi
tali termini senza che si sia provveduto, la mancanza del parere è presupposto
per l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del
soggetto che si è reso inadempiente. Art. 14
Responsabilità nei procedimenti 1.
Responsabile del procedimento amministrativo è,
in relazione alle varie e diverse fasi d'attuazione dello stesso,
il dipendente titolare della funzione dell'ufficio assegnato.
In caso di vacanza, assenza o impedimento dei responsabili,
la responsabilità del procedimento ricade sui dipendenti
incaricati della sostituzione. 2.
Il responsabile ha facoltà di assegnare la responsabilità del
procedimento ad altro dipendente assegnato nel piano di assegnazione
alla sua struttura, in tal modo il dipendente è abilitato
a svolgere tutti i compiti connessi. In tal caso resta comunque
in capo al Responsabile del servizio la competenza all'emanazione
del provvedimento finale. 3.
Le responsabilità degli altri dipendenti sono
previste da leggi specifiche e assegnate con atti formali. COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE ART. 15
Contratti a tempo determinato al di fuori della dotazione organica 1.
L'Amministrazione, in osservanza dello Statuto, può ricoprire
con personale esterno i posti di Responsabile dei servizi,
in casi di vacanza degli stessi, mediante contratto a tempo
determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con
motivata deliberazione del C. d. A., di diritto privato,
fermo restando
il possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. 2.
Possono essere stipulati altresì, al di fuori della
dotazione organica, sulla base delle scelte programmatiche
e tenuto conto delle risorse disponibili nel bilancio, contratti
a tempo determinato per dirigenti, alte specializzazioni e
funzionari dell'Area direttiva, purché in assenza di
analoga professionalità interna e nel limite massimo
del cinque per cento della dotazione organica complessiva dell'Ente,
con il minimo di una unità. 3.
Il contratto determina la durata dell'incarico che comunque
non può superare la durata del mandato del Presidente.
Il trattamento economico da corrispondere, equivalente a quello
previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro
di comparto, può essere integrato, con provvedimenti
motivato del C. d. A., da un'indennità ad personam.
Questa è commisurata alla specifica qualificazione professionale
e culturale, anche in considerazione della temporaneità del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche
competenze professionali. 4.
Il contratto è risolto di diritto nei casi previsti
dalla legge, nonché con provvedimento del Presidente,
previa deliberazione del C. d. A., per il mancato raggiungimento
degli obiettivi prefissati. L'atto finale di risoluzione è preceduto
da motivate contestazioni. E' comunque fatta salva l'azione
di risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Ente.
Art. 16
Conferimento e revoca dell'incarico 1.
L'incarico è conferito con provvedimento del Presidente
a persone dotate di adeguata professionalità ed in possesso
di idonei requisiti relativi a titolo di studio ed eventuale
abilitazione previsti per l'accesso alla qualifica, documentati
da apposito curriculum. Per garantire la necessaria trasparenza
del procedimento, il conferimento dell'incarico può essere
disposto previa procedura selettiva, sulla base della documentazione
acquisibile ai sensi del presente comma. Per i contratti a
tempo determinato previsti dal secondo comma dell'articolo
precedente, il conferimento dell'incarico è disposto
sulla base del rapporto fiduciario con la sola acquisizione
di curriculum asseverativo della professionalità e
specializzazione dell'incaricato.
2.
L'incarico può essere revocato secondo le procedure
e modalità previste per la nomina, in presenza di
differenti scelte programmatiche definite dagli Organi politici,
con corresponsione
di eventuale indennizzo. Art. 17
Collaborazioni coordinate e continuative 1.
L'Ente può conferire, per esigenze cui non può fare
fronte con il personale in servizio, incarichi per collaborazioni
coordinate e continuative, senza vincolo di subordinazione,
ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 - sesto comma - del
D. Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 18
Collaborazioni ad alto contenuto di professionalità 1.
Per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati,
previsti nei programmi amministrativi, ove non siano presenti
all'interno dell'Ente figure dotate di particolari ed elevate
competenze tecnico - professionali è possibile il ricorso
a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità stipulando
apposite convenzioni. 2.
A dette convenzioni si applicano i criteri e le procedure
previste nei precedenti articoli. La durata non potrà comunque
superare il raggiungimento dell'obiettivo necessario ed è necessario
acquisire il curriculum dell'incaricato.
Art. 19
Assunzioni a tempo determinato nei casi speciali 1.
Nel caso in cui il posto in organico si sia reso vacante
per collocamento a riposo, grave malattia o quiescenza la
temporanea vacanza del posto può essere coperta
con un'assunzione a tempo determinato, anche in deroga
alle disposizioni degli
articoli precedenti e dalla legge n. 127/97 (art. 6 comma
19 L. n. 127/97). Art. 20
Conferimento di incarichi a dipendenti di Amministrazioni pubbliche 1.
Nel caso di incarichi di collaborazione affidati a dipendenti
di Amministrazioni Pubbliche è necessario, oltre alle
condizioni indicate dai precedenti articoli, acquisire preventiva
autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza. 2. Per detti incarichi devono essere osservate le disposizioni
di cui all'art. 58 D.Lgs. n. 29/1993 e successive modifiche
ed integrazioni, con obbligo di comunicazione all'Amministrazione
di appartenenza dell'incarico e al Dipartimento della Funzione
Pubblica, l'incarico affidato e gli emolumenti corrisposti. Art. 21
Riassunzione 1.
Il rapporto di impiego del dipendente dell'Ente che stipuli
un contratto ai sensi degli articoli precedenti, con la propria
o con altra amministrazione, è risolto di diritto con
effetto dalla data di decorrenza del contratto stesso. Alla
cessazione di tale rapporto, il C. d. A., sentito il segretario,
può disporre in merito alla riassunzione del dipendente
su richiesta dell'interessato, previa verifica della vacanza
del posto in organico, entro i termini previsti dalle vigenti
disposizioni normative (art. 6, comma 5, L. n. 127/97). DISPOSIZIONI DIVERSE Art. 22
Procedimenti disciplinari 1.
Le norme disciplinari sono individuate dalla contrattazione
collettiva che determina i doveri dei dipendenti, le relative
sanzioni e la procedura per l'applicazione delle stesse.
Trovano applicazione le particolari disposizioni dettate
dagli artt. 27 e segg. del D. Lgs. 80/98. 2.
La competenza e la responsabilità dei procedimenti
disciplinari è affidata al Segretario, coadiuvato
dal personale amministrativo. Allo stesso pertanto compete
di contestare
l'addebito, d'ufficio o su segnalazione del Responsabile
del servizio, di istruire il procedimento e di applicare
la relativa
sanzione. 3.
Quando la sanzione da applicare è il rimprovero
verbale e la censura il Responsabile del servizio provvede
direttamente.
Art. 23
Disciplina delle relazioni sindacali 1.
Nel rispetto della normativa legislativa vigente e dei
contratti collettivi di lavoro, le relazioni sindacali, se
istituite, tendono, nel quadro della contrattazione, alla
tutela e al miglioramento delle condizioni di lavoro
e all'incremento
dell'efficacia, efficienza e produttività dell'attività dell'Ente
nel rispetto degli interessi degli utenti. 2.
Le relazioni sindacali, se istituite, sono ispirate ai
principi di collaborazione, correttezza, trasparenza e prevenzione
dei conflitti, evitano qualsiasi forma di congestione, nel
rispetto delle competenze e responsabilità dei titolari
degli uffici e dei servizi e delle autonome attività e
capacità di azione delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori. 3.
Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello
di Ente sulla materie e con le modalità indicate nel
contratto collettivo nazionale di lavoro EE.LL.; 4. Concertazione; 5. Informazione; 6.
All'interno dell'Ente la responsabilità delle relazioni
sindacali è affidata al Segretario dell'Ente, coadiuvato
dai singoli Responsabili dei servizi e degli Uffici per le
materie e gli istituti di loro competenza, nel rispetto e per
l'attuazione degli accordi di comparto e decentrati. Il Responsabile
del servizio del personale svolge attività di supporto,
di coordinamento e di indirizzo. 7. In ogni caso il contratto decentrato deve rispettare i
limiti posti dall'art. 45, comma 4, del D. Lgs. 29/1993. Art. 24
Orario di servizio ed orario di lavoro 1.
Il Presidente d'intesa con il C. d. A., previo parere
del segretario generale, emana direttive generali in
materia di
orario di servizio, articolazione dell'orario di lavoro e
orario di apertura al pubblico degli uffici, nonché individua
gli uffici ed i servizi da escludere dall'articolazione dell'orario
in cinque giorni lavorativi. 2.
In ogni caso l'orario di lavoro è funzionale all'orario
di servizio e di apertura al pubblico. 3. Eventuali esigenze di coordinamento sono assicurate in
sede di conferenza dai responsabili dei servizi. Art. 25
Ferie, permessi, recuperi 1.
Compete al Responsabile del servizio l'autorizzazione
ai dipendenti delle unità organizzative cui sono
preposti, delle ferie secondo apposita pianificazione,
dei permessi retribuiti
e dei permessi brevi. Per la concessione delle aspettative
provvede il responsabile del servizio personale. 2. Per i Responsabili di servizio provvede il segretario generale. Art. 26
Part - time
1. I posti part – time previsti nella dotazione organica
o trasformati su richiesta non possono essere superiori al
contingente determinato ai sensi della normativa vigente
e delle disposizioni contrattuali. 2.
Il rapporto di lavoro del dipendente è automaticamente
trasformato, da tempo pieno a tempo parziale, entro sessanta
giorni dalla presentazione della relativa richiesta, formulata
secondo le modalità previste dalla vigente disciplina. 3. Il Responsabile del servizio personale, dopo aver acquisito
parere da parte del Segretario generale, valutata la richiesta
avanzata in relazione alle esigenze dell'Ente ad alla disciplina
normativa: a) formalizza l'avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro; b)
differisce con provvedimento motivato la trasformazione
del rapporto, per un periodo non superiore a sei mesi, quando
la stessa arrechi grave pregiudizio alla funzionalità del
servizio, avuto riguardo alle mansioni svolte dal dipendente
ed alla sua posizione nell'organizzazione dell'Ente; c)
nega con provvedimento motivato la trasformazione quando
l'attività di lavoro che si intende svolgere determini
conflitto di interessi con la specifica attività di
servizio svolta o disfunzioni non risolvibili durante la
fase del differimento. 4.
Le modalità orarie delle prestazioni lavorative
devono essere definite preferibilmente in maniera consensuale,
per contemperare le esigenze di funzionalità dei servizi
e quelle individuali del lavoratore. Qualora l'articolazione
oraria proposta dallo stesso possa comportare disfunzioni ai
servizi, non risolvibili durante la fase del differimento,
il dipendente è invitato a modificare il regime orario
proposto, conformemente a motivate esigenze definite dall'amministrazione,
pena la non accoglibilità della richiesta di part
- time. 5. I provvedimenti di cui al comma precedente sono adottati
dal segretario generale quando la richiesta sia avanzata dalle
qualifiche apicali. Art. 27
Incompatibilità 1.
Al di fuori di quanto previsto dal precedente art.
26, non è consentito ai dipendenti dell'Ente svolgere altre
attività di lavoro subordinato, autonomo, o di collaborazione,
tranne che la legge o altra fonte normativa, ivi compreso
il presente regolamento, consentano il rilascio di specifica
autorizzazione. 2.
L'autorizzazione è rilasciata dal Segretario generale,
ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n° 29,
e successive modificazioni e integrazioni, sentito il Responsabile
del servizio competente, quando: - costituisca motivo di crescita professionale, anche all'interno
dell'Ente;
- sia svolta al di fuori dell'orario di lavoro;
- non interferisca con l'ordinaria attività svolta
nell'Ente;
- non sia in contrasto con gli interessi dell'Ente stesso.
3. La sussistenza delle condizioni necessarie per il
rilascio dell'autorizzazione devono permanere per
tutto il periodo
in cui è svolta tale attività, pena la revoca
dell'autorizzazione stessa. 4. La richiesta presentata dal dipendente, relativa a fattispecie
autorizzabili, si intende accolta ove entro trenta giorni dalla
presentazione non venga adottato un motivato provvedimento
di diniego. 5.
L'Amministrazione è tenuta a comunicare alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi
del presente articolo. Art. 28
Cessazione del rapporto di lavoro 1.
La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
oltre che nei casi disciplinati dal contratto collettivo
di lavoro, è disposta d'ufficio dal primo giorno del mese
successivo al compimento del 65° anno d'età, ovvero
al compimento del 40° anno di servizio. 2.
Nel caso di raggiungimento del limite massimo di servizio
di cui al precedente comma, il dipendente può richiedere
l'ulteriore permanenza in servizio per un periodo massimo
di due anni, con apposita richiesta da presentare, a pena
di decadenza,
almeno un mese prima della data prevista per il collocamento
a riposo. 3. Agli adempimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 provvede
il Responsabile del servizio Personale; per i Responsabili
dei servizi provvede il segretario generale.
DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ASSUNZIONE, DEI REQUISITI DI
ACCESSO E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI NORME GENERALI Art. 29
Disciplina delle assunzioni e procedure di reclutamento 1. L'assunzione dei dipendenti a tempo indeterminato o determinato,
pieno o parziale, nelle categorie e profili professionali previsti
nella dotazione organica dell'Ente avviene con contratto individuale
di lavoro: a)
mediante procedure selettive, aperte a tutti, quali concorso
pubblico, corso – concorso pubblico, per esami, per titoli
ed esami, attuate mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento
della professionalità richiesta dal profilo professionale; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle liste delle
categorie protette (L. 2.4.1968, n. 482); d) mediante progressione verticale tra le categorie, secondo
i criteri stabiliti dall'art. 7 del presente regolamento. 2.
La procedura selettiva è svolta: per esami, per
titoli, per titoli ed esami, per corso – concorso, per
selezione, mediante prove a contenuto teorico e/o pratico volte
all'accertamento della professionalità richiesta dal
profilo professionale della qualifica, avvalendosi anche
dei sistemi automatizzati. 3.
In previsione di un elevato numero di partecipanti o
qualora lo richiedano le particolari circostanze, può essere
stabilito un procedimento di preselezione dei concorrenti
mediante domande a risposta multipla, prove attitudinali
o graduatoria
per titoli, anche con affidamento all'esterno a ditte specializzate; 4.
L'assunzione del personale per i profili professionali
delle qualifiche funzionali per le quali è richiesto
solo il requisito della scuola d'obbligo, è effettuata
mediante selezione del personale iscritto nelle liste di
collocamento, tenuta dagli uffici circoscrizionali del lavoro
ai sensi dell'art.
16 della legge 28.2.1987, n. 56. 5.
L'assunzione obbligatoria del personale mediante chiamata
degli iscritti nelle liste delle categorie protette, tenute
dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione,
viene effettuata a mezzo di prove tendenti ad accertare l'idoneità a
svolgere le mansioni secondo le modalità di cui Capo
IV del D. P. R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche
ed integrazioni. Art. 30
Corso – Concorso 1.
Il corso – concorso consiste in una selezione preliminare
dei candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati,
finalizzato all'acquisizione della professionalità richiesta
per la qualifica cui si riferisce l'assunzione. 2. I criteri per la selezione preliminare possono consistere
nella valutazione di titoli di servizio e professionali insieme
ad eventuale colloquio. 3. I candidati ammessi al corso saranno in numero superiore
almeno al 20% dei posti messi a concorso, con riserva percentuale
a favore del personale interno, sui posti messi a concorso.
Per il personale riservatario la selezione consiste in un esame
con attribuzione di punteggio di merito; i candidati interni
riservatari, nei limiti dell'aliquota dei posti riservati,
hanno diritto ad essere nominati con precedenza rispetto ai
candidati esterno; 4.
Al termine del corso una apposita Commissione, di cui
dovrà far
parte almeno un docente del corso, procederà ad esami
scritti ed orali con predisposizione di graduatoria di merito
per il conferimento dei posti. 5.
Al corso – concorso si applicano, in quanto compatibili,
le norme di cui al presente regolamento. Art. 31
Destinazione dei posti 1. Il C. d. A., in particolare, individua i posti vacanti
di ciascuna categoria da destinare all'accesso dall'esterno
e quelli da destinare, prioritariamente, alla progressione
verticale dei dipendenti della categoria inferiore. 2.
I posti destinati alla progressione verticale interna
sono coperti con accesso dall'esterno in caso di esito
negativo
della stessa procedura selettiva interna o di totale assenza
della professionalità da selezionare. Art. 32
Le forme flessibili di assunzione e di impiego 1.
L'Amministrazione, nel rispetto dei principi generali
in materia di reclutamento del personale e della disciplina
contrattuale,
potrà avvalersi delle forme contrattuali flessibili
di assunzione e di impiego previste dal codice civile e dalle
leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, quali: a) il contratto di formazione e lavoro; b) il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo; c) i tirocini formativi e di orientamento. 2.
A tali forme flessibili di assunzione e di impiego si
applicheranno, in quanto compatibili, e con particolare
riferimento alle modalità di
reclutamento del personale da assumere con contratto di formazione
e lavoro, le disposizioni di cui al presente regolamento
previste per il personale da assumere a tempo determinato. Art. 33
Diritto di accesso dei candidati 1. E' consentito l'accesso a tutti gli atti a rilevanza esterna
delle procedure selettive. 2. I verbali della commissione esaminatrice possono costituire
oggetto di richiesta di accesso da parte di coloro che vi hanno
interesse per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti. 3.
La tutela della riservatezza dell'autore non può giustificare
il diniego di accesso agli elaboratori dello stesso, poiché tali
elaborati sono redatti proprio per essere sottoposti al giudizio
altrui nella competizione concorsuale. 4. I candidati che hanno partecipato a procedure selettive
e che hanno diritto di accesso ai documenti possono non solo
prendere visione, ma anche ottenere copia degli elaborati degli
altri candidati, a proprie spese. 5.
I portatori di interessi diffusi non sono legittimati
a chiedere visione e copia degli elaborati di procedure
selettive,
poiché il procedimento concorsuale coinvolge immediatamente
le situazioni soggettive di coloro che partecipano alla selezione
non anche interessi superindividuali di associazioni o comitati,
la cui tutela rientri nei loro fini istituzionali. LA PROGRESSIONE INTERNA DEL PERSONALE Art. 34
Progressione verticale 1.
La progressione verticale è disciplinata, nel
rispetto delle disposizioni contenute nel CCNL, sul sistema
di classificazione
professionale del Comparto Regioni Autonome locali. Essa
consiste in un percorso di sviluppo professionale, riservato
ai dipendenti
dell'Amministrazione, che prevede il passaggio da una categoria
immediatamente superiore e si attua attraverso procedure
di selezione interna. 2. Le selezioni avvengono, inoltre, secondo principi generali
oggetto di concertazione con le OO.SS., ai sensi dell'art.
1, comma 2, let. a) del Nuovo Ordinamento Professionale. 3. Costituiscono presupposto per l'esperimento della progressione
verticale: a) la vacanza del posto in organico; b) l'esistenza dell'Amministrazione di ricoprire la posizione; c)
la disponibilità economica. 4.
Il numero dei posti da riservare alla progressione
verticale è determinato
per le categorie B, C, D, nella misura massima del 35%, arrotondata
all'unità superiore, dei posti vacanti di Dotazione
Organica. 5. Possono essere oggetto di progressione verticale tutti
i profili professionali dell'Ente. 6.
La progressione verticale può essere: a)
per esame/i: in tal caso, la selezione progressiva
verticale potrà consistere in una o più prove d'esame,
da scegliersi, a cura della commissione, tra la tipologia di
prove previste dall’art. 58 (Prove Concorsuali) del
presente regolamento. b)
per titoli ed esame/i: in tal caso, la selezione per
la progressione verticale potrà consistere in una o più prove
d'esame, da scegliersi, a cura della commissione, tra la tipologia
di prove previste nell’art. 34 del presente regolamento
e nella valutazione delle tipologie di titoli indicati nel
bando. c)
per titoli: in tal caso, la selezione progressiva consisterà nella
sola valutazione delle tipologie di titoli indicate nel bando. La
progressione verticale può, altresì, essere
preceduta da un corso di formazione professionale; in tal caso,
le modalità di espletamento della progressione verticale
sono le stesse previste per il corso – concorso pubblico.
Le modalità di valutazione dei titoli sono indicate
nell’art. 53 (Criteri di Valutazione) del presente
regolamento. 7.
Sono ammessi a partecipare alla progressione verticale
i dipendenti dell'Amministrazione inquadrati nella categoria
immediatamente inferiore a quella per la quale è indetta
la selezione per la copertura del posto, indipendentemente
dalla posizione economica ricoperta dal lavoratore, ed in possesso
di un'anzianità minima compresa di tre anni, anche in
relazione al titolo di studio posseduto, maturata all'interno
della categoria. E' ammessa la partecipazione alla progressione
verticale anche ai dipendenti in possesso di titolo di studio
inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno a posti
della medesima categoria ed indicato nell'allegato A al presente
regolamento. Non sono ammesse deroghe al titolo di studio nei
casi in cui lo stesso è prescritto da norme di legge
e/o regolamentari vigenti. 8.
Il bando di progressione verticale deve essere affisso
all'Albo Pretorio del Comune e dell’Ente. Il termine
della scadenza del bando deve essere tale da consentire pubblicazioni
di durata non inferiore a quindici giorni. 9. La graduatoria viene utilizzata esclusivamente nel limite
dei posti messi a selezione. REQUISITI PER L'AMMISSIONE Art. 35
Requisiti per l'ammissione ai concorsi 1.
Per accedere agli impieghi è necessario il possesso
dei seguenti requisiti generali: 1)
cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto
per soggetti appartenenti all Unione Europea, fatte salve
le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei
Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella G. U. del 15 febbraio
1994, serie generale n. 61; 2)
età non inferiore agli anni 18; 3)
idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha
facoltà di sottoporre a visita medica di controllo
i vincitori di concorso, in base alla normativa vigenti; 4) per i candidati di sesso maschile: posizione regolare nei
riguardi degli obblighi di leva; 5) titolo di studio previsto, tenuto conto delle deroghe espressamente
stabilite dal regolamento; 6) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti
o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti,
dalla nomina agli impieghi pubblici; 7) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo e non
essere stati destituiti o dispensati dall'impiego o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Art. 36
Requisiti speciali 1. Possono essere stabiliti i requisiti speciali necessari
per l'ammissione a concorsi per particolari qualifiche funzionali
per le quali, in rapporto ai relativi profili professionali,
sono richiesti: a)
esperienze di servizio e di attività in specifiche
posizioni di lavoro, per periodi di durata prestabilita; b) titoli comprovanti il conseguimento di particolari specializzazioni
od esperienze professionali; c)
abilitazioni all'esercizio di attività professionali,
alla conduzione di mezzi e macchine speciali; d) altri eventuali requisiti previsti per particolari profili
professionali. 2. Sono fatti salvi gli altri requisiti previsti da leggi
speciali. Art. 37
Possesso dei requisiti 1. I requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi debbono
essere posseduti alla data della scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande. Art. 38
Inammissibilità 1. Non sono ammessi ai concorsi: a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico
e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione; b)
coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
presso pubbliche amministrazioni, nonché coloro che
siano stati collocati a riposo, ai sensi della legge 24 maggio
1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) coloro che prestino domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione autografa; d) coloro che spediscano o presentino la domanda dopo la scadenza
del termine stabilito dal bando. 2.
La non ammissione deve essere sempre notificata all’interessato
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. AVVIO PER LE PROCEDURE CONCORSUALI Art. 39
Fasi 1.
Il procedimento di selezione del personale è costituito
dalle seguenti fasi: a)
indizione della procedura selettiva (concorso pubblico,
corso – concorso pubblico, progressione verticale); b) approvazione del Bando e pubblicazione; c) nomina della commissione esaminatrice ed adempimenti connessi; d) presentazione delle domande di ammissione; e) ammissione dei candidati alla selezione; f) preparazione ed espletamento delle prove; g) correzione delle prove; h) approvazione della graduatoria e proclamazione dei vincitori. -
L’Amministrazione si riserva di prevedere nel bando
di concorso un’eventuale prova preselettiva. Art. 40
Indizione delle procedure selettive 1.
L'indizione è l'atto iniziale del procedimento di
selezione. Esso manifesta la volontà dell'Ente di attivare
una determinata procedura concorsuale al fine di ricoprire
una o più posizioni di lavoro nel rispetto della programmazione
triennale di assunzione; 2. Nell'atto di indizione, di competenza del C. d. A., deve
essere indicato il numero di posti che si intendono coprire
con la selezione, il profilo professione e la categoria di
inquadramento. 3.
L'Amministrazione può procedere, in corso di svolgimento
del concorso e fino all'approvazione della graduatoria, all'aumento
dei posti da conferire. 4.
Se l'ampliamento deriva da un potenziamento d'organico
dovrà essere preceduto da una modificazione del piano
triennale di assunzione. Art. 41
Bando di concorso 1.
Il bando, in quanto "lex specialis" delle procedure
selettive disciplinate dal presente regolamento quali concorso
pubblico, corso – concorso pubblico e progressione verticale è l'atto
contenente la normativa applicabile al procedimento di specie. 2.
Il bando è emanato da parte del Responsabile del
servizio personale, con propria determinazione. 3. Esso deve contenere: a)
il termine e le modalità di presentazione delle
modalità; b)
l'avviso circa la determinazione della sede e del diario
della/e prova/e: nel caso in cui questi elementi non siano
ancora stati decisi, occorrerà indicare nel bando le
modalità di comunicazione dei citati elementi; c)
le modalità di ammissione, anche con riserva,
dei candidati alla procedura di selezione indetta; d) le materie che costituiranno oggetto della/e varie tipologie
di prova/e previste; e) l'indicazione della votazione della minima richiesta per
ottenere il superamento della/e prova/e scritte/e e della prova
orale; f)
se il concorso è per titoli ed esami l'indicazione
dei criteri stabiliti per la valutazione dei titoli; g) i requisiti soggettivi che il candidato deve possedere
per ottenere l'ammissione alla selezione e, successivamente,
all'impiego, ivi compresi gli specifici titoli d'accesso; h) i titoli che danno luogo a precedenza, ovvero la percentuale
di posti riservati a particolari categorie di cittadini; i) riserva i posti a favore di coloro che appartengono alle
categorie protette secondo le disposizioni di legge vigenti
in materia. j) riserva di posti ai sensi della vigente normativa a favore
dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati
delle tre forze armate congedati senza demerito al termine
della ferma o della rafferma contrattuale; k) il trattamento economico lordo comprensivo di tutti gli
emolumenti previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti
alla data di approvazione del bando; l)
le modalità di dichiarazione dei requisiti prescritti
dal bando e degli eventuali titoli di cui il candidato risulti
in possesso e, se necessario, le eventuali modalità di
produzione dei documenti; m) l'ammontare ed il modo di versamento della tassa di concorso; n)
le modalità di utilizzazione della graduatoria
ai sensi della vigente normativa tranne che per la progressione
verticale; o)
il riferimento alla Legge 10 aprile 1991, n. 125, che
garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l'accesso al lavoro; p)
la percentuale di posti riservati al personale interno
dipendente dell'Amministrazione che ha indetto la procedura
selettiva. Alla riserva dei posti possono accedere i dipendenti
dell'Amministrazione per la copertura del posto, indipendentemente
dalla posizione economica ricoperta dal lavoratore, ed in
possesso di un'anzianità minima di tre anni maturata all'interno
della categoria e del titolo di studio previsto per l'accesso
dall'esterno ed indicato nell'allegato A al presente regolamento,
o di un'anzianità minima di tre anni maturata all'interno
della categoria ed in possesso del titolo di studio immediatamente
inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno per
lo stesso profilo professionale ed indicato nel già citato
allegato A. Non sono ammesse deroghe al titolo di studio nei
casi in cui lo stesso è prescritto da norme di legge
e/o regolamentari vigenti; q)
in caso di progressione verticale l'anzianità minima
necessaria, anche in relazione al titolo di studio posseduto
dal dipendente, per la partecipazione alla selezione, così come
previsto dagli artt. 8 e 10 del presente Regolamento. 4.
Il bando deve, altresì, contenere l'indicazione
circa il profilo professionale e la categoria di inquadramento,
nonché una sintetica descrizione delle principali
funzioni connesse alla posizione di lavoro da ricoprire. Art. 42
Diffusione bando di concorso 1.
Il bando deve essere affisso all'Albo Pretorio del Comune
e dell’Ente. 2. Ad ogni bando, ad eccezion fatta per quelli concernenti
prove pubbliche selettive da ufficio di collocamento e la progressione
verticale, deve essere data pubblicazione mediante avviso su
almeno 1 quotidiano, e/o nella Gazzetta Ufficiale - 4/A serie
speciale - Concorsi ed Esami. 3.
In relazione alla natura della procedura selettiva indetta,
il Responsabile del servizio personale individuerà,
di volta in volta, le forme di pubblicità del bando
più adeguate, fra quelle sopra indicate. 4.
Il termine della scadenza del concorso deve essere tale
da consentire una pubblicazione di durata non inferiore ai
30 giorni per il concorso pubblico, corso – concorso
pubblico e di almeno 15 giorni per la progressione verticale
e le prove pubbliche selettive previste nel presente regolamento. Art. 43
Facoltà di proroga o di riapertura dei termini 1.
E' in facoltà dell'Amministrazione procedere alla
riapertura del termine fissato nel bando per la presentazione
delle domande allorché, alla data di scadenza, venga
ritenuto insufficiente il numero delle domande presentate,
ovvero per altre motivate esigenze di pubblico interesse. 2.
L'atto di riapertura dei termini, di competenza del Responsabile
del Servizio Personale o del segretario generale è pubblicato
con le stesse modalità adottate per il bando e deve
essere comunicato a tutti i concorrenti che hanno presentato
domanda di partecipazione entro il termine originariamente
previsto dal bando. 3. Per i nuovi candidati tutti i requisiti richiesti devono
essere posseduti prima della scadenza dei nuovi termini fissati
dall'atto di riapertura. 4.
Restano valide le domande presentate in precedenza, con
facoltà per i candidati di procedere, entro il nuovo
termine, alla integrazione della documentazione. Art. 44
Revoca del bando 1.
E' in facoltà dell'Amministrazione procedere,
con atto del Responsabile del Servizio Personale o del
segretario
generale, alla modifica del bando in qualsiasi momento del
procedimento di selezione. 2. L'atto deve essere comunicato a tutti i candidati che vi
hanno interesse. Art. 45
Presentazione della domanda 1.
Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta
semplice, dovranno essere indirizzate all’Ente e spedite
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate
direttamente al protocollo dell'Ente entro e non oltre il
termine perentorio fissato nel bando. 2.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo. 3.
La data di spedizione della domanda è stabilita
e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. 4.
L'Amministrazione non assume responsabilità per
lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore. Art. 46
Contenuto delle domande 1.
Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i
requisiti richiesti dal presente regolamento e dovranno
dichiarare nella
domanda, sotto la propria personale responsabilità,
oltre alla precisa indicazione del concorso: a) cognome e nome;
b) il luogo e la data di nascita, residenza ed eventuale recapito
cui vanno inviate le comunicazioni relative al concorso; c) il possesso della cittadinanza italiano o di uno degli
Stati dell'Unione Europea; d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero
i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime; e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e
gli eventuali procedimenti penali in corso ovvero l'inesistenza
degli stessi; f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari,
per i soli candidati di sesso maschile; g)
gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni
nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti
rapporti di impiego presso le stesse; h) il possesso dei titoli che danno diritto a riserva, precedenze
o preferenze; i) di essere fisicamente idonei al servizio; j) l'eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo
di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi; k) il possesso del titolo di studio richiesto, con il punteggio
conseguito; l) il possesso di eventuali requisiti speciali richiesti dal
bando; m) il possesso di titoli culturali o di servizio ritenuti
utili ai fini della valutazione, dettagliatamente indicati. 2.
La domanda, debitamente sottoscritta a pena di nullità,
deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato
al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni
e condizioni
che secondo le norme vigenti gli aspiranti sono tenuti a
fornire, nella forma delle dichiarazioni sostitutive. 3.
A tal proposito, l'Amministrazione si riserva la
facoltà di
procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere
ai sensi del D. P. R. 28/12/2000, n. 445, decade dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento/atto emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera. 4. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta di pagamento
della tassa di concorso. Art. 47
Ammissione dei candidati 1.
L'ammissione alla selezione è preceduta dall'istruttoria
delle domande che consiste nella verifica del possesso dei
requisiti sostanziali e formali previsti dal bando per la
partecipazione ad una determinata selezione. 2.
Sono sanabili soltanto le seguenti irregolarità: a)
omissione o incompletezza di una o più dichiarazioni
di quelle richieste circa il possesso dei requisiti essenziali
di cui al presente articolo, ad eccezione di quella relativa
alle generalità, data e luogo di nascita, domicilio
o recapito; 1. La regolarizzazione delle anomalie di cui sopra avviene,
entro il termine fissato dall'Ente, a pena di decadenza, a
mezzo di comunicazione sottoscritta dall'interessato, contenete
gli elementi mancanti; 2.
In caso di irregolarità rilevabili d'ufficio non
costituenti falsità, gli interessati saranno invitati
a regolarizzare o completare la dichiarazione entro la data
di svolgimento della prima prova concorsuale. 3.
Il mancato possesso dei requisiti richiesti dal bando
preclude la possibilità di partecipazione alla
selezione medesima; l'Amministrazione deve comunicare
ai candidati non ammessi
l'avvenuta esclusione, a mezzo telegramma, o lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno, con l'indicazione delle motivazioni
che hanno portato all'esclusione dalla selezione medesima. 4. Dal ricevimento della comunicazione di esclusione il candidato
ha sessanta giorni per esperire ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale e centoventi per il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica avverso il provvedimento di esclusione dalla
selezione; 5.
L'Amministrazione può disporre in ogni momento,
con provvedimento motivato, la esclusione dalla selezione
per difetto dei requisiti prescritti; 6.
In caso di obiettivi dubbi sui requisiti di ammissione,
sia nell'interesse del candidato, sia nell'interesse generale
al corretto svolgimento delle prove, l'Amministrazione potrà disporre
l'ammissione con riserva. 7.
Lo scioglimento della riserva è subordinato alla
verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti. 8.
L'Amministrazione potrà, altresì, disporre
l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato
domanda, senza verificare le dichiarazioni in essa contenute.
In tali casi, la verifica delle dichiarazioni rese, nonché il
possesso dei requisiti e/o dei titoli dichiarati, verrà effettuata
prima di procedere all'assunzione dei vincitori della selezione
e di coloro che, a procedura selettiva espletata, risultando
utilmente collocati nella graduatoria, verranno assunti. 9.
Il mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando
e dichiarati dal candidato nella domanda di partecipazione
alla selezione darà luogo alla non stipulazione del
contratto individuale di lavoro e produrrà la modificazione
della graduatoria già approvata; 10.
Di volta in volta, il bando disciplinerà le modalità di
ammissione dei candidati alla selezione. COMMISSIONE ESAMINATRICE Art. 48
Composizione commissione esaminatrice 1.
La Commissione esaminatrice di tutte le procedure selettive
quali il concorso pubblico, il corso – concorso e la
progressione verticale è nominata dal C. d. A ed è composta
da tre membri, dei quali due scelti tra funzionari delle
amministrazioni pubbliche in possesso di qualifica pari o
superiore a quella
del posto messo a concorso, da docenti e liberi professionisti,
in possesso di titolo di studio almeno equivalente a quello
richiesto per la partecipazione al concorso. 2.
La Commissione è presieduta dal Responsabile di
servizio competente. Nei concorsi per l'accesso alla categoria
apicale D la commissione è presieduta dal Segretario
generale o dal Direttore Generale se nominato oppure da esperti
esterni altamente qualificati individuati nella delibera
di nomina. 3.
In caso di reclutamento del personale mediante corso
- concorso, della commissione esaminatrice dovrà far
parte almeno un docente del corso. 4. Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti
per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali. 5. Non possono in ogni caso essere nominati membri della commissione
esaminatrice dei concorsi coloro che siano componenti dell'organo
di direzione politica dell'Amministrazione, che ricoprano cariche
politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali. 6.
Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione
esaminatrice dei concorsi deve essere riservata a donne,
salva motivata impossibilità; 7. In ogni commissione le funzioni di Segretario sono svolte
da un dipendente di ruolo dell'Ente, di idonea qualifica funzionale,
nominato con la deliberazione di cui al primo comma. 8.
La Commissione esaminatrice è nominata prima del
termine di scadenza della presentazione delle domande fissato
nel bando. 9.
I membri delle commissioni esaminatrici possono essere
scelti tra il personale in quiescenza che abbia posseduto,
durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i
concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale
in quiescenza
non è consentita se il rapporto di servizio sia stato
risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o
per decadenza dall'impiego, comunque determinata e, in ogni
caso,
qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad
oltre un triennio dalla data della pubblicazione del bando
di concorso. 10.
Per la validità delle adunanze della Commissione è sempre
necessaria la presenza di tutti i membri. 11.
Qualora nel corso dei lavori della Commissione un componente
cessi dalla stessa per morte, dimissioni o sopravvenuta incompatibilità,
il C. d. A. provvederà a sostituirlo; 12.
Le operazioni già espletate dalla Commissione restano
sempre valide e definite ed il nuovo membro nominato nei casi
predetti partecipa a quelle ancora necessarie per il completamento
del procedimento concorsuale. Al momento dell'assunzione dell'incarico
egli ha l'obbligo di prendere conoscenza dei verbali delle
sedute già tenute e di tutti gli atti del concorso.
Dell'osservanza di tale obbligo viene fatto constatare dal
verbale; 13.
Decadono dall'incarico e debbono essere sostituiti i
componenti nei cui confronti sopravvengano procedimenti
penali che determinano
limitazioni alla loro libertà personale, condanne
od altre cause che comportano la decadenza dalle cariche
elettive
o dagli uffici per i quali gli stessi avevano titolo a far
parte della Commissione. Art. 49
Compenso alla commissione esaminatrice 1.
Ai componenti e al segretario della Commissione esaminatrice
spetta un compenso determinato dal C. d. A., alla luce di
quanto previsto dall’art. 6 della legge 127/97 e conseguentemente
di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale
di Roma n. 401 del 02 marzo 1999, così come di seguito
specificato: a)
per i concorsi per figure professionali ascritte fino
alla VI qualifica funzionale un compenso, per il Presidente
delle
commissioni esaminatrici dei concorsi, pari al compenso previsto
per i componenti esterni all’Amministrazione di cui alla
deliberazione della Giunta Comunale n. 5021/98 ridotto del
20% (€ 63,53) e per i componenti ed il segretario delle
stesse commissioni, lo stesso compenso ridotto di un ulteriore
20% (€ 51,13); b)
per i concorsi per figure professionali ascritte alla
VII qualifica funzionale e superiori, un compenso, per
il Presidente,
pari a quello previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale
n. 5021/98 (€ 79,40) e per i componenti ed il segretario
delle medesime commissioni lo stesso compenso ridotto del 20%
(€ 63,53). 2.
Spettano, altresì, il rimborso delle spese di
viaggio ai componenti che non siano dipendenti dell'Ente
e che non
risiedano nel territorio comunale, su richiesta debitamente
documentata. Art. 50
Norme di funzionamento 1. La Commissione esaminatrice, convocata dal Presidente,
opera costantemente con la presenza di tutti i suoi componenti; 2.
Nella prima seduta la Commissione si insedia, prende
atto della deliberazione con la quale è stata nominata e
di tutte le domande presentate. Tali atti, assieme a quelli
relativi all'espletamento delle prove ed ai verbali, sono custoditi
dal Segretario, sotto la sua responsabilità, fino
alla conclusione dei lavori. 3.
La Commissione verifica, preliminarmente, anche per cause
di ricusazione eventuali dei candidati. I componenti che
accertino la sussistenza di dette condizioni di incompatibilità sono
tenuti a darne immediata comunicazione. In tal caso i lavori
vengono immediatamente sospesi ed il Presidente della Commissione
informa il Responsabile del servizio competente, trasmettendogli
copia del verbale, affinché promuova la procedura
di sostituzione del membro incompatibile. 4. Inoltre la Commissione, in considerazione del numero dei
candidati ammessi, stabilisce il termine del procedimento e
lo rende pubblico mediante affissione di apposito avviso all'Albo
Pretorio per tutta la durata del procedimento stesso. 5.
Sempre nella prima seduta la Commissione stabilisce i
criteri e le modalità di valutazione delle prove
concorsuali, al fine di valutare i punteggi attribuiti
alle singole prove,
formalizzando gli stessi con inserimento nel verbale. 6. L'ordine dei lavori della Commissione deve obbligatoriamente
progredire secondo la seguente successione cronologica: I.
determinazione delle modalità di attribuzione
del punteggio relativo ai titoli, seguendo i criteri
stabiliti
dal successivo art. 53 (Criteri di Valutazione) del presente
Regolamento; II. determinazione delle date nelle quali saranno effettuate
le prove scritte, pratiche ed orali (o delle prove pubbliche
selettive o preselettive) e delle sedi in cui le stesse saranno
tenute, qualora esse non siano state fissate nel bando; III. effettuazione delle prove scritte incluse quelle a contenuto
pratico; IV.
esame dei documenti di merito ed attribuzione dei relativi
punteggi secondo le modalità inizialmente stabilite.
Tale operazione viene effettuata limitatamente ai concorrenti
che si sono presentati a tutte le prove scritte di cui al punto
III precedente, quali risultano dall'appello effettuato all'inizio
delle stesse e registrato a verbale. Per i concorrenti che
non si sono presentati a tutte le prove predette e che, conseguentemente,
sono stati esclusi dal concorso, l'esame e la valutazione dei
titoli non vengono effettuati e dei loro nomi si dà atto
a verbale. Per ciascun concorrente viene compilata una scheda
nella quale è riportata dettagliatamente la valutazione
dei titoli. Per i documenti ai quali la commissione ha deciso
di non attribuire punteggio, ne sono indicati i motivi. Ciascuna
scheda, intestata con il cognome e nome del concorrente,
si conclude con il riepilogo dei punteggi attribuiti allo
stesso.
Ogni scheda viene firmata da tutti i componenti della Commissione
e dal Segretario e viene allegata al verbale della seduta,
del quale costituisce parte sostanziale. Nel verbale viene
riportato, per ciascun concorrente esaminato, il totale del
punteggio allo stesso attributo per titoli. L'esame dei documenti
avviene seguendo l'ordine alfabetico dei concorrenti; V. valutazione delle prove di esame scritte, incluse quelle
a contenuto pratico, indicate al precedente punto III, ed attribuzione
dei relativi voti a ciascuna di esse. Le operazioni di apertura
dei plichi e di valutazione delle prove predette possono avere
inizio soltanto dopo che sia stata completata la valutazione
dei titoli e compilate e firmate le schede di computo dei punteggi
agli stessi attribuiti, di cui al precedente punto IV. Completata
la valutazione delle prove di esame di cui al punto III, la
Commissione determina, in base ai criteri di cui all'art. 52
(Criteri di Valutazione), i concorrenti ammessi alla prova
orale e/o a quella pratica operativa; VI.
effettuazione delle prove orali e/o pratiche applicative
con attribuzione dei relativi voti e determinazione dei concorrenti
che hanno superato le prove predette, in conformità a
quanto stabilito dai successivi artt. 53 (Criteri di Valutazione)
e seguenti; VII.
riepilogo dei punteggi e dei voti attribuiti a tutti
i concorrenti che hanno superato le prove ed hanno conseguito
l'idoneità; VIII.
formazione della graduatoria dei concorrenti idonei,
con le modalità di cui al successivo art. 70 (Conclusione
Procedure Concorsuali). 7.
La redazione del processo verbale dei lavori della Commissione,
da eseguirsi separatamente per ciascuna seduta, è effettuata
dal Segretario della Commissione, che ne è responsabile.
Il verbale di ciascuna seduta è firmato dal Presidente,
da tutti i componenti e dal Segretario in ogni pagina a chiusura. CRITERI DI VALUTAZIONE Art. 51
Punteggio 1. La Commissione dispone, complessivamente, del seguente
punteggio: · 90
punti per la valutazione delle prove d'esame;
· 10 punti per la valutazione dei titoli. 2. Le valutazioni della Commissione avvengono a voto palese. 3. Qualora la valutazione dei titoli e delle prove non ottenga
voto unanime da parte di tutti i Commissari, ognuno di essi
esprime il proprio voto e viene assegnato al concorrente, per
ogni titolo e per ciascuna prova d'esame, il punteggio risultante
dalla media dei voti espressi da ciascun Commissario. Art. 52
Valutazione delle prove di esame 1.
In relazione al numero delle prove che i candidati debbono
sostenere, i complessivi 90 punti riservati alle prove di
esame sono così ripartiti:
· 30 punti per la prima prova, scritta;
· 30 punti per la seconda prova scritta, pratica o teorico -
pratica;
· 30 punti per la terza prova orale.
Ove le prove d'esame siano complessivamente due, verranno fissati
punti 45 per ciascuna prova. 2. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che
abbiano riportato in ciascuna prova almeno i 21/30 oppure,
in caso di una sola prova scritta, almeno 31,5/45. Art. 53
Valutazione dei titoli 1.
Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in
quattro categorie ed i complessivi 10 punti ad essi riservati
sono
così ripartiti:
I^ Categoria Titoli di studio Punti 4
II^ Categoria Titoli di servizio Punti 4
III^ Categoria Curriculum professionale Punti 1
IV^ Categoria Titoli vari Punti 1
Totale punti 10
2. La valutazione dei titoli dei singoli candidati ha luogo
prima dell'inizio della valutazione delle prove scritte,
limitatamente ai concorrenti che si sono presentati a tutte
le prove scritte, e deve essere resa nota agli interessati
prima dell'effettuazione della prova d'esame orale. Art. 54
Valutazione dei titoli di studio 1. I complessivi 4 punti disponibili per i titoli di studio
saranno attribuiti come dal prospetto che segue:
Titolo espresso in sessantesimi Titolo espresso con giudizio
complessivo Titolo di laurea Valutazione
da a da a punti
36 40 Sufficiente 66 100 0,00
41 46 Buono 101 104 1,00
47 49 Distinto 105 107 2,00
50 56 108 110 2,50
57 60 Ottimo 110 e lode 3,00
2. Per ulteriore titolo di studio di livello pari a quello
richiesto per l'ammissione: 0,3 punti (max 1 valutabile)
e per la sola Cat. D punti 1,00 (max 1 valutabile); 3. Per ulteriore titolo di studio di livello superiore a quello
richiesto per l'ammissione: 0,7 punti (max 1 valutabile). Art. 55
Valutazione dei titoli di servizio 1. I complessivi 4 punti disponibili per i titoli di servizio
sono attribuiti, fino al raggiungimento del punteggio massimo
conseguibile nel seguente modo: a) servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche
amministrazioni con funzioni corrispondenti o equiparabili
a qualifiche pari o superiori al posto a concorso, per ogni
mese o frazione superiore a 15 giorni = punti 0,06; b) servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche
amministrazioni con funzioni corrispondenti o equiparabili
a qualifiche inferiori rispetto al posto di concorso, punti
0,03 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: 2. I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi
criteri in proporzione. 3.
I servizi prestati in più periodi saranno sommati
tra loro ai fini dell'attribuzione del punteggio. 4.
Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati
alle dipendenze di privati. Art. 56
Curriculum professionale 1.
Nel curriculum professionale vengono valutate le attività formative
e professionali, debitamente documentate e non riferibili a
titoli già valutati in altre categorie, che evidenziano
una specializzazione professionale rispetto al profilo del
posto da conferire, quali la partecipazione a seminari, convegni,
ecc., anche come docente o relatore. Art. 57
Valutazione dei titoli vari 1. Saranno valutati in questa categoria, a discrezione della
commissione, tutti gli altri titoli che non siano classificabili
nelle categorie precedenti, in rapporto ai contenuti del profilo
professionale del posto a concorso ed a tutti gli elementi
apprezzabili al fine di determinare il livello di formazione
culturale, di specializzazione o qualificazione del concorrente. PROVE CONCORSUALI Art. 58
Individuazione delle prove per categoria e qualifica 1. Nelle procedure concorsuali pubbliche per assunzioni a
tempo indeterminato le prove d'esame consistono: a)
per i profili professionali di categoria A e B, in prove
selettive, se l'assunzione avviene con le modalità di
cui alla legge 56/87 e successive modifiche ed integrazioni;
in una prova pratico/manuale e/o in test attitudinali e/o in
una prova scritta e/o in una prova orale, se l'accesso è per
concorso pubblico, corso – concorso; b)
per i profili professionali di categoria C, in una o
più prove
scritte e/o pratiche e in una prova orale. Il bando dovrà definire
il numero di prove scritte e/o pratiche, o a contenuto teorico
pratico, nonché la tipologia e i contenuti delle prove
medesime e della prova orale; c)
per i profili professionali di categoria D, in una o
più prove
scritte e/o pratiche e in una prova orale. Il
bando dovrà definire il numero di prove scritte,
anche a contenuto teorico pratico, nonché la tipologia
e i contenuti delle prove medesime e della prova orale. Art. 59
Data delle prove 1. Il diario delle prove scritte, qualora non sia stato precisato
nel bando, deve essere notificato ai candidati con lettera
raccomandata A. R. non meno di venti giorni prima dell'inizio
delle prove medesime. 2.
Ai candidati deve essere comunicata l'obbligatorietà di
presentarsi alle singole prove muniti di idoneo documento
delle prove stesse. 3.
Copia del calendario delle prove dovrà essere affisso
inoltre all'Albo dell’Ente fino all'espletamento delle
prove stesse. 4.
Le prove del concorso, non possono aver luogo nei giorni
festivi, né, ai sensi della legge 8.3.89 n. 101, nei
giorni di festività religiose ebraiche rese note con
Decreto del Ministro dell'Interno mediante pubblicazione sulla
G. U., nonché nei giorni di festività religiose
Valdesi. Art. 60
Preparazione ed espletamento delle prove 1.
La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova
scritta. Le tracce sono segrete e ne è vietata
la divulgazione. 2. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in plichi sigillati
privi di contrassegni. 3.
All'ora stabilita per ciascuna prova il Presidente della
commissione esaminatrice fa procedere all'identificazione
dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale,
li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro.
Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei
tre plichi contenenti le prove d'esame e fa sorteggiare da
uno
dei candidati la prova da svolgere.
Art. 61
Durata delle prove 1. Per lo svolgimento delle prove scritte la Commissione assegna,
in relazione all'importanza di ciascuna prova, il termine massimo
non inferiore a tre ore. 2.
Per le prove orali e pratiche la durata di volta in volta,
sarà fissata a discrezione della Commissione. Art. 62
Pubblicità delle votazioni attribuite 1.
La valutazione dei titoli e delle prove scritte o
pratiche dei singoli candidati viene affissa all'Albo
dell’Ente. Art. 63
Tutela persone handicappate 1. Particolari garanzie, tutele e ausili sono predisposti
per le persone handicappate che sostengono le prove d'esame,
valutando anche i tempi aggiuntivi eventualmente occorrenti
ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Art. 64
Adempimenti dei candidati durante lo svolgimento delle prove
scritte 1.
Durante le prove scritte non è permesso ai candidati
di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero
di mettersi in relazione con altri, salvo che con i
membri della
Commissione esaminatrice. 2.
I lavori debbono essere scritti, esclusivamente, a pena
di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio
e la firma di un membro della Commissione esaminatrice, e
con
penne, di unico colore, fornite dalla stessa Commissione. 3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono
consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati
dalla Commissione, ed i dizionari. 4.
Il candidato che contravviene alle disposizioni dei commi
precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte il
componimento, è escluso dal concorso. Nel caso in cui
risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in
tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti
di tutti i candidati coinvolti. 5.
La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni
stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. 6. A tale scopo, almeno due membri devono sempre trovarsi
nella sala degli esami durante lo svolgimento delle prove.
La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che
l'esclusione sia disposta in sede di valutazione della prova
medesima. 7.
La Commissione può essere coadiuvata nelle funzioni
di vigilanza durante lo svolgimento delle prove scritte da
personale, in numero adeguato, assegnate all'Ente e prescelto
tra dipendenti dello stesso Comune. Art. 65
Adempimenti dei candidati e della Commissione al termine delle
prove scritte 1. Ai candidati sono consegnate in ciascuno dei giorni d'esame
due buste di eguale colore: una grande ed una piccola contenente
un foglio bianco. 2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione,
ne altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta
grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data e il luogo
di nascita nel foglio contenuto nella busta piccola e chiude
la medesima. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande
che richiude e consegna al Presidente della Commissione o a
chi ne fa le veci. 3. I plichi sono aperti dalla commissione esaminatrice quando
essa deve procedere all'esame dei relativi lavori. 4. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione di ciascuna
prova d'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti. Art. 66
Prova pratica 1.
Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente
prima del suo svolgimento, la Commissione stabilisce le modalità ed
i contenuti che devono comportare uguale impegno tecnico per
tutti i candidati. Nel caso in cui la Commissione decida di
fare effettuare a tutti i candidati la stessa prova, deve proporre
un numero non inferiore a tre prove e, con le medesime modalità previste
per la prova scritta, far procedere alla scelta della prova
oggetto di esame. 2.
La Commissione procura di mettere a disposizione dei
concorrenti uguali apparecchi e materiali, necessari
per l’espletamento
della prova. 3.
Il tempo impiegato per lo svolgimento della prova pratica
deve essere registrato, inoltre la Commissione dovrà preventivamente
stabilire tutti gli accorgimenti possibili per garantire,
compatibilmente con la natura della prova, l'anonimato della
medesima. 4. Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell'intera
Commissione, previa identificazione dei candidati. Art. 67
Valutazione delle prove scritte
Ammissione alle prove successive 1.
La Commissione esaminatrice nel giorno in cui si riunisce
per provvedere alla valutazione delle prove scritte, procede
alla verifica dell'integrità dei plichi sigillati
e delle singole buste contenenti gli elaborati. 2. Dopo tale verifica ha inizio l'apertura delle buste per
ciascuna delle quali prima di passare all'apertura di altra
successiva, si provvede: a)
a contrassegnare la busta esterna, ciascuno dei fogli
in essa contenuti e la busta interna, chiusa, contenente
la scheda
con le generalità del concorrente, con uno stesso numero
progressivo di contrassegno dell'unitarietà di tali
atti; b) alla lettura, da parte di un commissario designato a rotazione
dal Presidente, degli elaborati; c) all'annotazione del voto, in cifre ed in lettere, sull'ultima
pagina dell'elaborato: contestualmente, accanto al numero progressivo
attribuito all'elaborato, annota il voto attribuito. 3. Le operazioni di cui al comma precedente non possono essere
interrotte fino a che non siano state compiute interamente
per ogni busta aperta. 4.
Terminate per tutte le buste le operazioni in precedenza
indicate, la Commissione dà atto di aver concluso le
operazioni di valutazione e procede all'apertura delle buste
contenenti le schede con le generalità dei concorrenti.
Sulla scheda viene apportato il numero progressivo. 5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato,
in ogni singola prova, una votazione non inferiore al punteggio
stabilito nell'art. 52, comma 2. 6.
I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova
orale riceveranno comunicazione con l'indicazione del
voto riportato
nelle precedenti prove d'esame. Nessuna comunicazione verrà fatta
ai concorrenti non ammessi alla prova orale. 7.
L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato
ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello
in cui essi debbono sostenerla. Art. 68
Prova orale 1. L'esame orale si svolge nel giorno stabilito alla presenza
dell'intera Commissione. 2. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico
di capienza idonea ad assicurare la partecipazione. 3.
Immediatamente prima dell'inizio della prova orale la
Commissione predetermina i quesiti da porre ai candidati
per ciascuna delle
materie di esame. I quesiti sono, quindi, rivolti ai candidati
stessi secondo criteri, anch'essi predeterminati, che garantiscano
l'imparzialità della prova. I criteri e le modalità di
cui al presente comma sono formalizzati nel verbale. 4. I candidati vengono ammessi alla prova secondo un ordine
estratto a sorte ovvero in ordine alfabetico con inizio dalla
lettera estratta a sorte. 5.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale,
la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati,
con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà affisso
nella sede dove si tengono gli esami e all'Albo Pretorio
Comunale. 6. La prova orale si intende superata se il candidato ha raggiunto
la votazione stabilita dal comma 2 dell'art. 52. CONCLUSIONE PROCEDURE CONCORSUALI Art. 69
Punteggio finale 1.
Dopo lo svolgimento della prova orale la Commissione
attribuisce il punteggio finale a ciascun candidato secondo
le seguenti
modalità: a) nei concorsi per titoli ed esami sommando il punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo
riportato nelle prove d'esame; b)
nei concorsi per esami sommando alla media dei voti conseguiti
nelle prove scritte, o pratiche, o teorico – pratiche,
la votazione conseguita nella prova orale. Art. 70
Graduatoria del concorso 1.
La graduatoria di merito dei candidati è formata
in ordine decrescente sulla base del punteggio finale di cui
al precedente articolo, con l'osservanza, a parità di
punteggi, delle preferenze di cui al successivo art. 71. 2.
La graduatoria del concorso è unica. Il personale
interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire
i posti non coperti dagli esterni. 3. I posti riservati al personale interno, ove non siano interamente
coperti, si aggiungono ai posti messi a concorso esterno. 4.
Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per il
periodo fissato dalle vigenti disposizioni legislative, decorrente
dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione
della stessa, per l'eventuale copertura dei posti che si
venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili
nello stesso
profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti
o trasformati successivamente all'indizione del concorso
medesimo. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al
concorso. 5. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie
di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12 marzo
1998, n. 68 o da altre disposizioni di legge in vigore, che
prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie
di cittadini. 6.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento
del Responsabile del servizio del personale. 7. A ciascun candidato deve essere comunicato l'esito conseguito
a mezzo lettera raccomandata A. R. 8. Le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono pubblicate
all'Albo Ente. 9. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il
termine per le eventuali impugnative. 10.
Relativamente alle assunzioni obbligatorie si fa riferimento
a quanto disposto dall’art. 5 del D. P. R. 487/94 e
successive modifiche ed integrazioni e come riportato nel
successivo art.
71. Art. 71
Preferenza a parità di merito 1.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi
hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli
sono appresso elencate. A parità di merito di preferenza
sono: a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico
e privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) i feriti in combattimento;
h) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia
numerosi;
i) i figli dei mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
l) i genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
m) i genitori vedovi e non risposati e le sorelle e i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico
o privato;
n) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
o) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha
indetto il concorso;
p) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
q) gli invalidi e i mutilati civili;
r) militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito
al termine della ferma o rafferma. 2.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età. ASSUNZIONI Art. 72
Presentazione dei documenti 1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito
devono essere invitati, a mezzo raccomandata A.R., a far pervenire,
entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta: a)
i documenti in carta legale comprovanti il possesso dei
requisiti dichiarati nella domanda di ammissione, esclusi
i certificati penali e dei carichi penali pendenti, l'estratto
dell'atto di nascita, il certificato di cittadinanza, il
certificato
d'iscrizione nelle liste elettorali, nonché la situazione
di famiglia, che saranno acquisiti d'ufficio; b) a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro. 2.
Nello stesso termine il candidato, sotto la sua responsabilità,
deve dichiarare di non avere un altro rapporto di lavoro
a tempo indeterminato o determinato con altra amministrazione,
pubblica o privata. In caso contrario, unitamente ai documenti
deve essere espressamente presentata la dichiarazione di
opzione
per l'Amministrazione. 3.
La documentazione, ove incompleta o affetta da vizio
sanabile, può essere regolarizzata dall'interessato
entro 30 giorni dalla data di ricezione di apposito invito,
a mezzo raccomandata
A.R., a pena di decadenza. Art. 73
Contratto individuale 1. Il rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
o determinato, si costituisce solo con la sottoscrizione, anteriormente
all'ammissione in servizio, del contratto individuale. 2. Nel contratto individuale di lavoro sono indicati: a) la data di inizio del rapporto di lavoro;
b) la categoria e il profilo professionale, la posizione economica
e il trattamento tabellare iniziale;
c) le mansioni corrispondenti alla categoria di assunzione;
d) la durata del periodo di prova, nel caso di assunzione a
tempo indeterminato;
e) la sede dell'attività lavorativa. Art. 74
Assunzioni in servizio 1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati, a mezzo
raccomandata A.R., ad assumere servizio in prova nella figura
professionale di qualifica per la quale risultino vincitori.
Il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato motivo
entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Qualora il
vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo
sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono
dal giorno di presa di servizio. Art. 75
Verifiche sanitarie 1.
L'Ente ha facoltà di accettare, a mezzo di un sanitario
della competente struttura pubblica, l'idoneità fisica
del candidato in relazione alle mansioni proprie del profilo
professionale di appartenenza. SELEZIONI Art. 76
Assunzione mediante selezione
1.
Le assunzioni per posti per i quali è richiesto
il solo requisito della scuola dell'obbligo, avvengono mediante
selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento di cui
all'art. 16 della legge 28.2.1987 n. 56 e successive modifiche
e integrazioni, che abbiano la professionalità eventualmente
richiesta ed i requisiti previsti per l'accesso al pubblico
impiego, secondo le procedure stabilite dalle normative vigenti. 2.
La graduatoria sarà formulata dalla Commissione
esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli, prodotti
dei candidati interni, secondo i criteri prefissati in apposito
bando, pubblicato esclusivamente all'Albo Pretorio del Comune. 3. I candidati interni saranno ammessi alla selezione secondo
l'ordine della graduatoria, nel limite dei posti riservati. 4. Per gli ulteriori posti da coprire l'Amministrazione inoltra
la richiesta di avviamento alla competente sezione Provinciale
per l'impiego. 5. I dipendenti aventi titolo alla riserva di posti partecipano
alle prove selettive unitamente ai lavoratori iscritti nelle
liste di collocamento appositamente avviati e convocati. 6.
Nel caso di unico posto da ricoprire con riserva agli
interni, la procedura di avviamento dal collocamento
viene attivata
solo nel caso di esito negativo della selezione effettuata
al personale interno, secondo le modalità su indicate. Art. 77
Modalità di svolgimento delle selezioni
1.
Alle prove selettive si applicano le modalità relative:
ai documenti necessari, alle Commissioni esaminatrici, alla
valutazione di eventuali titoli, alle riserve dei posti a
favore del personale interno, alle precedenze e preferenze
ed all'efficacia
delle graduatorie, stabilite dal presente regolamento, in
quanto compatibili. 2. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche
attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti
sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie
e nei mansionari di qualifica e di profilo professionale di
appartenenza. 3.
La selezione deve tendere ad accettare esclusivamente
l'idoneità del
lavoratore a svolgere le relative mansioni. 4.
Le operazioni di selezione sono, a pena di nullità,
pubbliche e sono precedute dall'affissione di apposito avviso
all'albo dell'Ente.
RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Art. 78
Modalità di costituzione del rapporto
di lavoro a tempo determinato
1.
Nei casi previsti dalle vigenti disposizioni
normative, le assunzioni di personale
a tempo determinato per profili
professionali per i quali è prescritto il solo possesso
del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo
sono effettuate mediante ricorso alle competenti sezioni circoscrizionali
per l'impiego, secondo le modalità di cui al D. P.
C. M. 27 dicembre 1998. 2.
Le assunzioni di personale a tempo determinato per profili
professionali per i quali è prescritto il possesso del
titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo
o di specifici titoli professionali sono effettuate, nei casi
previsti dalla legge, mediante selezioni alle quali sono ammessi
i candidati che, in possesso di requisiti culturali e professionali
richiesti, abbiano presentato domanda con le modalità e
nei termini indicati nell'apposito avviso. 3.
Le assunzioni sono disposte nel rispetto delle seguenti
modalità: a)
la graduatoria viene predisposta dall’Ente sulla
base di selezioni per prove e/o per titoli; b)
l'avviso è pubblicato all'Albo dell’Ente
e all'Albo Pretorio del Comune; c) i termini di presentazione delle domande possono essere
contenuti fino a 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso; d) i termini di convocazione dei concorrenti alle prove d'esame
possono essere contenuti fino a 10 giorni; e)
per i titoli non può essere attribuito un punteggio
complessivo superiore a 10/30; l'avviso di selezione dovrà indicare
i titoli valutabili e il punteggio massimo agli stessi attribuibili
singolarmente per categorie; f)
la prova selettiva è intesa ad accertare il possesso
del grado di professionalità necessario per l'accesso
alle qualifiche ed ai profili relativi e può essere
effettuata anche mediante la soluzione, in tempi predeterminati
dalla Commissione, di appositi quiz a risposta multipla,
sulle materie oggetto della prova. Per la valutazione della
prova la Commissione dispone di 30 punti. Essa si intende superata
qualora il candidato riporti una votazione non inferiore
a 21/30; g)
nelle selezioni per prove e per titoli la graduatoria
di merito è formulata sommando al punteggio
relativo ai titoli, la votazione conseguita nella prova
selettiva. 4.
Ai fini delle assunzioni di cui al presente articolo
l'Amministrazione dell’Ente potrà utilizzare anche graduatorie ancora
valide ed efficaci a suo tempo formate per la copertura dei
posti in ruolo di pari qualifica e profilo professionale o
per le assunzioni a tempo determinato in analoghe qualifiche,
e profili professionali. In caso di più graduatorie
viene utilizzata quella più lontana nel tempo, partendo
sempre dal primo classificato nella graduatoria medesima. 5.
La Commissione esaminatrice è nominata dal C. d.
A. ed è composta secondo le disposizioni stabilite
negli articoli precedenti. Le funzioni di Segretario sono
svolte
da un dipendente di ruolo dell'Ente. Art. 79
Assunzione a tempo determinato per l'attuazione dei progetti
- obiettivo finalizzati
1.
L'Amministrazione dell’Ente può predisporre
progetti – obiettivo occupazionali finalizzati alla realizzazione
di nuovo servizi o al miglioramento di quelli esistenti, rispondenti
alla necessità di soddisfare bisogni a carattere produttivo
e sociale, ai sensi dell'art. 7 della legge 29.12.88 n. 554
e del D. P. C. M. 30.3.1989 n. 127 e successive modifiche
ed integrazioni. 2. I progetti finalizzati, di cui al comma precedente, possono
avere la durata di un anno, prorogabile di un ulteriore anno. 3.
Per attuazione di detti progetti le assunzioni di personale
a tempo determinato per profili professionali per i quali è prescritto
il possesso del titolo di studio superiore a quello della scuola
dell'obbligo, sono effettuate, nei casi previsti dalla legge,
mediante prova selettiva alla quale sono ammessi, sulla base
di una graduatoria formata previa valutazione dei titoli, i
candidati che, in possesso di requisiti culturali e professionali
richiesti, abbiano presentato domanda con le modalità e
nei termini indicati nell'apposito avviso di reclutamento. 4.
Detto avviso dovrà contenere l'indicazione del rapporto,
del numero delle unità richieste, dei requisiti culturali
e professionali necessari, e del periodo di assunzione. 5.
L'avviso dovrà essere pubblicizzato mediante pubblicazione
all'Albo Pretorio del Comune e dell’Ente. 6.
L'Ente predisporrà, per ciascuno dei profili professionali
indicati nell'avviso, apposite graduatorie sulla base dei
seguenti titoli, che i candidati dovranno dichiarare
nella domanda: a) votazione riportata nel conseguimento del titolo di studio
richiesto; b)
precedenti rapporti di pubblico impiego, anche a tempo
determinato perché non si siano conclusi per demerito. 8.
Alla votazione conseguita nel titolo di nove mesi prestato
con rapporto a tempo indeterminato e per ciascun periodo
di novanta giorni prestato a tempo determinato sono attribuiti,
in aggiunta, punti 0.50 fino ad un massimo di punti 6. A
parità di
punteggio precede in graduatoria il candidato più giovane
di età. In nessun caso sono valutati i periodi di
servizio a tempo indeterminato che hanno dato luogo a trattamento
pensionistico. 9.
E' ammesso a sostenere la prova selettiva un numero di
candidati, individuati secondo l'ordine della graduatoria
formata con le modalità di cui sopra, pari al
quintuplo del numero degli incarichi da attribuire con
rapporto di lavoro
a tempo determinato, pieno o parziale. 10. All'espletamento della prova selettiva attende apposita
Commissione costituita con le procedure di cui ai precedenti
articoli. 11.
La prova selettiva è intesa a accertare il possesso
del grado di professionalità, necessario per l'accesso
alla qualifica e profili relativi all'incarico da attribuire,
mediante la soluzione, in tempi predeterminati alla Commissione,
di appositi quiz a risposta multipla, sulle materie oggetto
della prova. Per la valutazione della prova la Commissione
dispone di 10 punti. Essa si intende superata qualora il
candidato riporti una votazione non inferiore ai 7/10. 12.
La graduatoria di merito è formulata sommando
al punteggio relativo ai titoli, la votazione conseguita
nella
prova selettiva. NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 80 ABROGAZIONI
1. Sono abrogate le norme di regolamento dell'O. P. Asilo
Savoia di Roma e gli atti aventi natura regolamentare che comunque
risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento. Art. 81
Pubblicità del Regolamento
Copia
del presente Regolamento deve essere tenuta a disposizione
perché chiunque ne possa prendere visione e sarà affissa
all’Albo Pretorio del Comune di Roma per giorni 15. Art. 82
Entrata in vigore
Il
presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della
deliberazione di approvazione dello stesso. Roma,
lì 31/03/2003 IL DIRETTORE AMM.VO IL COMMISSARIO REG.LE
Rag. Gaetano Ricupito Dott. Oscar Tortosa
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