NUOVO
REGOLAMENTO ORGANICO
SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Approvato con Deliberazione n. 8 del Commissario
Regionale nella seduta del 31/03/2003


Principi Generali

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento, in conformità alle norme vigenti, allo Statuto dell’Ente, e nel rispetto dei criteri generali, definisce i principi dell’Organizzazione amministrativa dell’Opera Pia “Asilo Savoia” di Roma e disciplina la dotazione organica, il reclutamento del personale, l’assetto della struttura organizzativa, l’esercizio delle funzioni dirigenziali e i metodi di gestione operativa.

2. Il Regolamento è emanato in esecuzione della legge n. 127 del 15/05/1997 del D. Lgs. n. 29 del 03/02/1993, del D. Lgs. n. 410 del 23/10/1998, del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 2
Finalità e Ambito di Applicazione

1. L’organizzazione degli Uffici e dei servizi, in conformità alle disposizioni dell’art. 97 della costituzione, deve garantire il buono andamento e l’imparzialità dell’Amm.ne assicurando economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amm.va, secondo i principi di professionalità e responsabilità.

2. Le norme del presente regolamento si applicano a tutto il personale dipendente di ruolo e a quello non di ruolo, per quanto allo stesso applicabili. Le norme del presente regolamento si applicano, altresì, alle qualifiche dirigenziali e di alta specializzazione, i cui posti di responsabili di servizi od uffici siano coperti da personale a contratto a tempo determinato di diritto pubblico, ai sensi dello Statuto.

Art. 3
Indirizzo politico – amm.vo e gestione

1. Nell’ambito delle linee programmatiche di governo dell’Ente, agli organi di direzione politica spettano le funzioni di indirizzo politico - amm.vo e di controllo: definizione degli obiettivi e dei programmi, individuazione delle priorità, verifica della responsabilità dei risultati della gestione amm.va alle direttive impartite.

2. Ai responsabili degli Uffici e servizi compete la gestione amm.va, finanziaria e tecnica, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amm.ne verso l’esterno, mediante l’esercizio dei poteri autonomi e propri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili per il conseguimento dei risultati.

Art. 4
Articolazioni Strutturali
Ordinamento degli uffici, dei servizi e del personale

1. L’organizzazione strutturale ed operativa degli Uffici e dei Servizi, nonché l’ordinamento del personale, previsti e regolati dal presente Regolamento Organico, sono informati ai principi della democrazia, della partecipazione, della razionalizzazione e snellimento delle procedure, atti a conseguire la più ampia efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa dell’Ente.

2. I servizi dell’OPAS sono articolati in aree, servizi ed unità operative e svolgono le funzioni individuate dal presente Regolamento, nonché quelle ad esse connesse o riconducibili, individuate dalla normativa vigente.

3. La definizione dell’articolazione della struttura organizzativa e delle sue variazioni è approvata dal C. d. A. dell’Ente, sentito il segretario generale e i responsabili dei servizi e degli uffici.

Art. 5
Aree e Servizi

1. Le Aree e i servizi, articolazioni di primo e secondo livello, costituiscono le strutture organizzative di massima dimensione, alle quali sono affidate funzioni, attività ed obiettivi fissati dall’Amm.ne. Ad essi vengono assegnate risorse umane adeguate per competenza e professionalità.

2. L’Ente è organizzato nelle seguenti Aree e Servizi:

A) Area Amm.va
a)
· 1 Dirigente con l’incarico di Segr. Gen. oppure, qualora l’incarico di Segr. Gen. venga affidato dal C. d. A. ad un soggetto esterno di Direttore di Coordinamento

· 1 Funzionario direttivo – amm.vo (Cat D 1) con gestione di rapporti con i professionisti incaricati dell’assistenza legale a tutela degli interessi dell’Ente.

· 1 Istruttore Amm.vo - Cat. C 1

· 1 Esecutore - Cat. B 1

b) Servizio Economato – Finanziario:
· Responsabile del servizio - Funzionario Direttivo Economo Cat. D1.
…… Omissis……

· 1 Istruttore Contabile - Economo Provveditore/ Cassiere Cat C 1.

B) Area Socio - Assistenziale:
· …….Omissis…..

C) Servizio di Segreteria del Presidente

· ……Omissis…..

Art. 6
Dotazione Organica

1. La dotazione organica dell’Ente individua il numero complessivo dei posti di ruolo, a

tempo pieno o a tempo parziale, distinti in base ai sistemi di inquadramento contrattuale. La dotazione organica può essere rideterminata previa verifica degli effettivi fabbisogni, altresì, in seguito alla rilevazione dei carichi di lavoro disposta con deliberazione del C. d. A.

2. L’approvazione della dotazione organica e le successive variazioni sono disposte dal C. d. A., sentito il segretario generale, nel rispetto delle compatibilità economiche.

Art. 7
Inquadramento e Mansioni del Personale

1. I dipendenti sono inquadrati nel rispetto delle categorie professionali previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo le previsioni della dotazione organica.

2. Nell’ambito delle categorie di inquadramento e nel rispetto delle relative declaratorie, con deliberazione del C. d. A., sono identificati i singoli profili professionali.

3. Il dipendente esercita tutte le mansioni ascrivibili al profilo professionale di inquadramento, come definite dal contratto collettivo di lavoro, dal contratto collettivo decentrato integrativo, dal contratto individuale di lavoro, da eventuali ordini di servizio o disposizioni interne. Tra le mansioni del dipendente rientrano comunque quelle considerate equivalenti nell'ambito del sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo di lavoro.

4. Il dipendente può essere adibito a svolgere attività non prevalenti della categoria immediatamente superiore a quella di inquadramento senza che ciò possa determinare variazioni nel trattamento economico.

5. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmati dall’amministrazione, in relazione ai servizi svolti dall’Ente ed alle esigenze di operatività del C. d. A., nel rispetto delle categorie professionali e delle previsioni della dotazione organica, può procedere alla modifica dei profili professionali del personale in servizio, d’ufficio o su domanda, previa comunicazione all’interessato e tenendo conto delle disposizioni contrattuali disciplinanti la materia. La modifica del profilo per il personale in servizio è subordinata alla verifica della idoneità alle nuove mansioni, acquisibile anche mediante processi di riqualificazione.

6. Al fine di assicurare il buono andamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente, prevedere la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, previa verifica dei requisiti di legge posseduti dai dipendenti assunti a tempo determinato.

Art. 8
Funzioni di Direzione
Direttore Generale

......Omissis......

Art. 9
Segretario generale

1. La nomina del segretario generale, nei casi in cui il posto risulti vacante, esso può avvenire o per concorso pubblico per titoli ed esami o per nomina diretta del Presidente dell'Ente da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge; in questo caso la durata del segretario generale ha durata corrispondente a quella del Presidente. Per partecipare al concorso pubblico di segretario generale dell'Ente è necessario possedere i requisiti di legge prescritti per il pubblico impiego degli EE.LL. Inoltre verranno ammessi al concorso coloro che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche, o economiche e commerciali, o scienze sociali. Le modalità del concorso e le materie oggetto degli esami sono disciplinate nel presente Regolamento.

2. Oltre all'attività di assistenza giuridico - amm.va, nei confronti degli Organi di governo dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amm.va alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti, il segretario dell'O.P. è titolare delle seguenti funzioni e competenze:

a) sovrintendente allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi e degli uffici e ne coordina l'attività;

b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e ne cura la verbalizzazione;

c) sottoscrive le deliberazioni adottate dagli organi collegiali dell'Ente; attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio e di esecutività delle deliberazioni;

d) roga i contratti nei quali è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

e) organizza il personale e le risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;

f) emana istruzioni, direttive ed ordini ai Responsabili dei servizi, nel rigoroso rispetto delle competenze e responsabilità di questi ultimi, così come definite dalle leggi e dal presente regolamento;

g) adotta e sottoscrive tutti gli atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita specifica competenza;

h) partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Presidente, a quelle esterne;

i) può presiedere le commissioni delle gare di appalto;

j) può presiedere le commissioni di concorsi e di selezione del personale;

k) convoca e presiede la conferenza dei Responsabili di servizio;

l) definisce, sentita la conferenza dei Responsabili di servizio, eventuali conflitti di competenza tra i servizi stessi;

m) esercita poteri di avocazione nei confronti dei Responsabili degli uffici e servizi, previa nomina con motivato provvedimento del Presidente a Commissario ad Acta; esercita, altresì, con le stesse modalità di conferimento, i poteri sostitutivi nei casi di accertata inefficienza ed inadempienza dei Responsabili degli uffici e servizi;

n) presiede il Nucleo di Valutazione;

o) è responsabile del procedimento disciplinare;

p) emana direttive generali e circolari in ordine alla conformazione di atti e procedure a normative legislative e regolamentari;

q) formula proposte per migliorare l'assetto organizzativo del personale;

r) esercita le funzioni del Direttore Generale su nomina del Presidente previa deliberazione del C. d. A.;

s) esercita le ulteriori funzioni previste dallo Statuto, dai regolamenti o conferitegli dal

t) Presidente ai sensi dell'art. 17 comma 68 let. c), della legge 15 maggio 1997, n. 127;


Art. 10
Organizzazione e funzionamento del servizio affari generali, legale e personale

A) - Responsabile Servizio:
Il Servizio è retto da un funzionario direttivo (Cat D1).

1. Il servizio degli affari generali, legale e contenzioso, tratta le questioni di carattere generale che non rientrano nelle competenze specifiche di altre aree di attività amministrative; sono curati i rapporti con i dipendenti, è curata la tenuta del protocollo e sono svolti in particolare i seguenti compiti:

1) studio e trattazione di problemi di carattere generale concernenti le attività dell'Ente;
2) coordinamento delle attività di informazione ai cittadini sui servizi e prestazioni dell'Ente, di collaborazione con i servizi interessati, ivi comprese le segnalazioni degli utenti in ordine ad eventuali disservizi dell'Ente;
3) ricezione della corrispondenza in arrivo e in partenza, sia interna che esterna, protocolli, classificazione e smistamento della stessa, in base alle indicazioni ricevute dal segretario generale;
4) conservazione in archivio centralizzato degli atti trasmessi dai responsabili dei servizi e ricerca degli atti stessi in base alle richieste dei servizi;
5) tempestiva diffusione, ai servizi interessati, di leggi, regolamenti, pubblicazioni, articoli, notizie, ecc.;
6) adempimenti, consulenza a richiesta dei servizi interessati, in ordine alla stipula di contratti e convenzioni;
7) tenuta del registro del repertorio dei contratti e delle determinazioni;
8) pareri su problemi concernenti l'applicazione di leggi e regolamenti;
9) raccolta di sentenze e decisioni della magistratura di interesse per l'Ente, provvedendo a segnalarle ai servizi competenti;

2. Nel settore personale sono curati gli adempimenti concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale e sono espletati in particolare i seguenti compiti:

1) tenuta e aggiornamento delle piante organiche;
2) tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali;
3) adempimenti derivanti da leggi, accordi nazionali e intese regionali per la parte relativa allo stato giuridico del personale;
4) adempimenti derivanti da leggi, accordi nazionali ed intese regionali per la parte relativa al trattamento economico del personale;
5) cura dell'istruttoria degli adempimenti relativi ai procedimenti disciplinari;
6) trattative degli adempimenti relativi alla mobilità del personale;
7) predisposizione dei dati necessari per l'effettuazione delle ritenute fiscali, previdenziali, assistenziali, ecc.;
8) adempimenti relativi all'assistenza, previdenza e quiescenza del personale dipendente;
9) rapporti con gli enti previdenziali nonché con quelli per conto dei quali vengono operate ritenute al personale dipendente;
10) adempimenti di competenza per l'espletamento delle procedure per l'assunzione del personale;
11) adempimenti, in collegamento con gli altri servizi, per l'applicazione degli istituti di incentivazione previsti dagli accordi nazionali di lavoro;
12) preparazione degli atti deliberativi riguardanti il personale;
13) effettuazione delle pratiche relative ai permessi, ai congedi, alle aspettative, ecc.;

Secondo le esigenze del servizio, il Consiglio di Amministrazione assegna al servizio stesso i dipendenti necessari al suo funzionamento.

3. La nomina di Funzionario direttivo (D1), responsabile del Servizio Affari Generali legale e personale, avviene per pubblico concorso per titoli ed esami ed è necessario possedere tutti i requisiti di legge previsti per il pubblico impiego degli EE.LL. Inoltre per accedere al concorso è indispensabile possedere la laurea in giurisprudenza e/o equipollente. Le modalità del concorso e le materie oggetto degli esami sono disciplinati nel presente Regolamento.

B) - Istruttore Amministrativo


1. Ha la competenza di collaborare con il responsabile del Servizio Amm.vo e Affari generali nell'espletamento di tutte le pratiche amministrative e nella tenuta del protocollo e i registri dell'Ente e di tutti gli altri adempimenti che gli vengono impartiti dai superiori.

2. Si accede al posto di istruttore Amm.vo (cat.C1) mediante procedura di selezione pubblica dall'esterno, ove vacante ed è richiesto il diploma di scuola media superiore. Le modalità del concorso e le materie oggetto degli esami sono disciplinate nel presente Regolamento.


C) - Esecutore (Cat.B1) Messo – Autista

L'Esecutore, autista – messo, deve disimpegnare tutte quelle faccende necessarie alla vita dell'Ente, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti.

Art. 11
Organizzazione e funzionamento del Servizio Economato ed approvvigionamento

A) Sono di competenza del Capo Servizio:

1) l'accertamento preventivo circa il fabbisogno di quanto occorra periodicamente acquistare;
2) la richiesta di preventivi alle varie ditte fornitrici;
3) la compilazione degli ordini di acquisto disposti dall'Amministrazione;
4) la tenuta del registro degli ordinativi di acquisto;
5) l'esame ed il controllo delle fatture con l'annotazione dell'avvenuta ricezione delle merci acquistate;
6) il controllo sulle richieste di prelevamento di generi e materiali, nonché il controllo del movimento del magazzino;
7) l'esecuzione delle spese urgenti e di modesta entità;
8) la compilazione del rendiconto delle spese;
9) il rilievo artistico sui consumi mensili;
10) il controllo giornaliero delle merci in arrivo;
11) la predisposizione, unitamente al Direttore, Sanitario e Dietologo/a delle liste settimanali delle vivande;
12) il calcolo delle presenze a mensa ai fini della liquidazione della spesa;
13) il controllo della quantità e qualità del vitto somministrato dalla ditta appaltatrice del servizio, ove esistente;
14) il controllo dei rifiuti e sulla vendita dei materiali dichiarati fuori uso;
15) il controllo sul funzionamento dei servizi appaltati;
16) è consegnatario del mobilio, attrezzature e, in genere, di tutte le cose mobili esistenti nelle sedi di servizio dell’Ente e ne tiene l'inventario generale con il compito di costante aggiornamento;
17) il controllo sul guardaroba, sulla lavanderia, sulla cucina, sulle mense, sulla portineria, sulle apparecchiature medicali ed arredamenti;
18) la preparazione degli atti liberatori riguardanti gli acquisti e le vendite di competenza del servizio;
19) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei fornitori del centro;
20) la raccolta dei dati occorrenti per la predisposizione delle gare d'appalto;
21) la predisposizione degli atti riguardanti acquisti e forniture;
22) la predisposizione, d'intesa sono i servizi interessati, dei capitolati speciali;
23) la verifica della regolare esecuzione dei contratti in collaborazione con le strutture consegnatarie o utilizzatrici;
24) il riscontro delle fatture e il successivo inoltro per la liquidazione;
25) la predisposizione dei Bilanci preventivi e consuntivi;
26) Secondo le esigenze di servizio, il C. d. A. assegna al servizio stesso i dipendenti necessari al suo funzionamento.

B) Istruttore Contabile

1) l'istruttore contabile, collabora con il Responsabile del Servizio Economato e provvede ai servizi contabili dell'O.P., alla registrazione e al controllo di tutti gli atti che comportano movimenti finanziari. Cura la preparazione degli ordini di incasso e dei mandati di pagamento che devono portare la sua firma prima di essere sottoposti alle firme del Presidente, del Consigliere delegato e del Direttore Amm.vo. Redige i bilanci preventivi e i conti consuntivi; emette e firma i mandati di pagamento e gli ordini di incasso; cura le scadenze attive e passive; provvede alla tenuta dei registri contabili; esercita il controllo sul servizio di cassa affidato al tesoriere. Il Ragioniere tiene al corrente l'inventario dei beni immobili dell'Ente e vigila sul servizio di Economato nei riflessi contabili. Esamina le fatture dei fornitori per accertare che la merce fornita sia stata effettivamente ricevuta dall’addetto alla dispensa e dall'economo, e che il prezzo unitario sia quello in precedenza convenuto. Per poter esercitare tale controllo, occorre che alle fatture vengano allegati i buoni di commissione e le dichiarazioni di ricevuta fatte dall’addetto alla dispensa e dall'economo. Accerta, infine, l'esattezza contabile delle fatture. Egli è il responsabile della conservazione dei documenti contabili e di quelli relativi al patrimonio dell'Ente.

2) Si accede al posto di istruttore contabile con procedura di selezione pubblica dall'esterno, ove vacante, mediante concorso pubblico per titoli ed esami ed è necessario possedere tutti i requisiti di legge previsti per il pubblico impiego negli EE.LL., inoltre è indispensabile possedere il diploma di ragioniere; le modalità del concorso e le materie di esame sono disciplinate nel presente Regolamento.

ATTIVITA' GESTIONALE E
ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILITA'

Art. 12
Determinazioni

1. I responsabili degli Uffici e dei servizi, il segretario ed il Direttore Generale, se nominato, adottano gli atti di gestione che assumono la denominazione di Determinazioni.

2. Tutte le determinazioni adottate dai vari Responsabili, ivi compresi gli impegni di spesa, hanno una numerazione singola per area di attività.

3. Tutte le determinazioni sono portate a conoscenza del C. d. A., a cura del segretario con cadenza settimanale.

4. Le determinazioni sono soggette a pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e dell’Ente per 15 giorni consecutivi ai fini della conoscenza e trasparenza. La pubblicazione avviene per elenco giornaliero di ogni Responsabile di Servizio.

5. Sulle determinazioni non deve essere apposto preventivamente alcun parere o attestazione. Le sole determinazioni comportanti impegni di spesa, sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, mentre le altre determinazioni sono esecutive fin dal momento della loro sottoscrizione.

6. Per la visione e il rilascio di copie delle determinazioni, si applicano le norme vigenti per l'accesso alla documentazione amministrativa previste dall'apposito regolamento.

Art. 13
Obbligo di parere

1. I pareri di regolarità tecnica e contabile devono essere apposti dal Responsabile competente alla proposta di deliberazione entro cinque giorni dal ricevimento della stessa. Ove si rendano necessari approfondimenti di tipo istruttorio, il termine può essere prorogato di un uguale periodo. Di contro, tale termine, in caso di motivata necessità ed urgenza, può essere ridotto a ventiquattro ore. Decorsi tali termini senza che si sia provveduto, la mancanza del parere è presupposto per l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del soggetto che si è reso inadempiente.

Art. 14
Responsabilità nei procedimenti

1. Responsabile del procedimento amministrativo è, in relazione alle varie e diverse fasi d'attuazione dello stesso, il dipendente titolare della funzione dell'ufficio assegnato. In caso di vacanza, assenza o impedimento dei responsabili, la responsabilità del procedimento ricade sui dipendenti incaricati della sostituzione.

2. Il responsabile ha facoltà di assegnare la responsabilità del procedimento ad altro dipendente assegnato nel piano di assegnazione alla sua struttura, in tal modo il dipendente è abilitato a svolgere tutti i compiti connessi. In tal caso resta comunque in capo al Responsabile del servizio la competenza all'emanazione del provvedimento finale.

3. Le responsabilità degli altri dipendenti sono previste da leggi specifiche e assegnate con atti formali.

COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE

ART. 15
Contratti a tempo determinato al di fuori della dotazione organica

1. L'Amministrazione, in osservanza dello Statuto, può ricoprire con personale esterno i posti di Responsabile dei servizi, in casi di vacanza degli stessi, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con motivata deliberazione del C. d. A., di diritto privato, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Possono essere stipulati altresì, al di fuori della dotazione organica, sulla base delle scelte programmatiche e tenuto conto delle risorse disponibili nel bilancio, contratti a tempo determinato per dirigenti, alte specializzazioni e funzionari dell'Area direttiva, purché in assenza di analoga professionalità interna e nel limite massimo del cinque per cento della dotazione organica complessiva dell'Ente, con il minimo di una unità.

3. Il contratto determina la durata dell'incarico che comunque non può superare la durata del mandato del Presidente. Il trattamento economico da corrispondere, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, può essere integrato, con provvedimenti motivato del C. d. A., da un'indennità ad personam. Questa è commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

4. Il contratto è risolto di diritto nei casi previsti dalla legge, nonché con provvedimento del Presidente, previa deliberazione del C. d. A., per il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'atto finale di risoluzione è preceduto da motivate contestazioni. E' comunque fatta salva l'azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Ente.

Art. 16
Conferimento e revoca dell'incarico

1. L'incarico è conferito con provvedimento del Presidente a persone dotate di adeguata professionalità ed in possesso di idonei requisiti relativi a titolo di studio ed eventuale abilitazione previsti per l'accesso alla qualifica, documentati da apposito curriculum. Per garantire la necessaria trasparenza del procedimento, il conferimento dell'incarico può essere disposto previa procedura selettiva, sulla base della documentazione acquisibile ai sensi del presente comma. Per i contratti a tempo determinato previsti dal secondo comma dell'articolo precedente, il conferimento dell'incarico è disposto sulla base del rapporto fiduciario con la sola acquisizione di curriculum asseverativo della professionalità e specializzazione dell'incaricato.
2. L'incarico può essere revocato secondo le procedure e modalità previste per la nomina, in presenza di differenti scelte programmatiche definite dagli Organi politici, con corresponsione di eventuale indennizzo.

Art. 17
Collaborazioni coordinate e continuative

1. L'Ente può conferire, per esigenze cui non può fare fronte con il personale in servizio, incarichi per collaborazioni coordinate e continuative, senza vincolo di subordinazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 - sesto comma - del D. Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18
Collaborazioni ad alto contenuto di professionalità

1. Per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati, previsti nei programmi amministrativi, ove non siano presenti all'interno dell'Ente figure dotate di particolari ed elevate competenze tecnico - professionali è possibile il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità stipulando apposite convenzioni.

2. A dette convenzioni si applicano i criteri e le procedure previste nei precedenti articoli. La durata non potrà comunque superare il raggiungimento dell'obiettivo necessario ed è necessario acquisire il curriculum dell'incaricato.

Art. 19
Assunzioni a tempo determinato nei casi speciali

1. Nel caso in cui il posto in organico si sia reso vacante per collocamento a riposo, grave malattia o quiescenza la temporanea vacanza del posto può essere coperta con un'assunzione a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni degli articoli precedenti e dalla legge n. 127/97 (art. 6 comma 19 L. n. 127/97).

Art. 20
Conferimento di incarichi a dipendenti di Amministrazioni pubbliche

1. Nel caso di incarichi di collaborazione affidati a dipendenti di Amministrazioni Pubbliche è necessario, oltre alle condizioni indicate dai precedenti articoli, acquisire preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.

2. Per detti incarichi devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 58 D.Lgs. n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni, con obbligo di comunicazione all'Amministrazione di appartenenza dell'incarico e al Dipartimento della Funzione Pubblica, l'incarico affidato e gli emolumenti corrisposti.

Art. 21
Riassunzione

1. Il rapporto di impiego del dipendente dell'Ente che stipuli un contratto ai sensi degli articoli precedenti, con la propria o con altra amministrazione, è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stesso. Alla cessazione di tale rapporto, il C. d. A., sentito il segretario, può disporre in merito alla riassunzione del dipendente su richiesta dell'interessato, previa verifica della vacanza del posto in organico, entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni normative (art. 6, comma 5, L. n. 127/97).

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 22
Procedimenti disciplinari

1. Le norme disciplinari sono individuate dalla contrattazione collettiva che determina i doveri dei dipendenti, le relative sanzioni e la procedura per l'applicazione delle stesse. Trovano applicazione le particolari disposizioni dettate dagli artt. 27 e segg. del D. Lgs. 80/98.

2. La competenza e la responsabilità dei procedimenti disciplinari è affidata al Segretario, coadiuvato dal personale amministrativo. Allo stesso pertanto compete di contestare l'addebito, d'ufficio o su segnalazione del Responsabile del servizio, di istruire il procedimento e di applicare la relativa sanzione.

3. Quando la sanzione da applicare è il rimprovero verbale e la censura il Responsabile del servizio provvede direttamente.

Art. 23
Disciplina delle relazioni sindacali

1. Nel rispetto della normativa legislativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro, le relazioni sindacali, se istituite, tendono, nel quadro della contrattazione, alla tutela e al miglioramento delle condizioni di lavoro e all'incremento dell'efficacia, efficienza e produttività dell'attività dell'Ente nel rispetto degli interessi degli utenti.

2. Le relazioni sindacali, se istituite, sono ispirate ai principi di collaborazione, correttezza, trasparenza e prevenzione dei conflitti, evitano qualsiasi forma di congestione, nel rispetto delle competenze e responsabilità dei titolari degli uffici e dei servizi e delle autonome attività e capacità di azione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

3. Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di Ente sulla materie e con le modalità indicate nel contratto collettivo nazionale di lavoro EE.LL.;

4. Concertazione;

5. Informazione;

6. All'interno dell'Ente la responsabilità delle relazioni sindacali è affidata al Segretario dell'Ente, coadiuvato dai singoli Responsabili dei servizi e degli Uffici per le materie e gli istituti di loro competenza, nel rispetto e per l'attuazione degli accordi di comparto e decentrati. Il Responsabile del servizio del personale svolge attività di supporto, di coordinamento e di indirizzo.

7. In ogni caso il contratto decentrato deve rispettare i limiti posti dall'art. 45, comma 4, del D. Lgs. 29/1993.

Art. 24
Orario di servizio ed orario di lavoro

1. Il Presidente d'intesa con il C. d. A., previo parere del segretario generale, emana direttive generali in materia di orario di servizio, articolazione dell'orario di lavoro e orario di apertura al pubblico degli uffici, nonché individua gli uffici ed i servizi da escludere dall'articolazione dell'orario in cinque giorni lavorativi.

2. In ogni caso l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico.

3. Eventuali esigenze di coordinamento sono assicurate in sede di conferenza dai responsabili dei servizi.

Art. 25
Ferie, permessi, recuperi

1. Compete al Responsabile del servizio l'autorizzazione ai dipendenti delle unità organizzative cui sono preposti, delle ferie secondo apposita pianificazione, dei permessi retribuiti e dei permessi brevi. Per la concessione delle aspettative provvede il responsabile del servizio personale.

2. Per i Responsabili di servizio provvede il segretario generale.

Art. 26
Part - time


1. I posti part – time previsti nella dotazione organica o trasformati su richiesta non possono essere superiori al contingente determinato ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni contrattuali.

2. Il rapporto di lavoro del dipendente è automaticamente trasformato, da tempo pieno a tempo parziale, entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa richiesta, formulata secondo le modalità previste dalla vigente disciplina.

3. Il Responsabile del servizio personale, dopo aver acquisito parere da parte del Segretario generale, valutata la richiesta avanzata in relazione alle esigenze dell'Ente ad alla disciplina normativa:

a) formalizza l'avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro;

b) differisce con provvedimento motivato la trasformazione del rapporto, per un periodo non superiore a sei mesi, quando la stessa arrechi grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, avuto riguardo alle mansioni svolte dal dipendente ed alla sua posizione nell'organizzazione dell'Ente;

c) nega con provvedimento motivato la trasformazione quando l'attività di lavoro che si intende svolgere determini conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta o disfunzioni non risolvibili durante la fase del differimento.

4. Le modalità orarie delle prestazioni lavorative devono essere definite preferibilmente in maniera consensuale, per contemperare le esigenze di funzionalità dei servizi e quelle individuali del lavoratore. Qualora l'articolazione oraria proposta dallo stesso possa comportare disfunzioni ai servizi, non risolvibili durante la fase del differimento, il dipendente è invitato a modificare il regime orario proposto, conformemente a motivate esigenze definite dall'amministrazione, pena la non accoglibilità della richiesta di part - time.

5. I provvedimenti di cui al comma precedente sono adottati dal segretario generale quando la richiesta sia avanzata dalle qualifiche apicali.

Art. 27
Incompatibilità

1. Al di fuori di quanto previsto dal precedente art. 26, non è consentito ai dipendenti dell'Ente svolgere altre attività di lavoro subordinato, autonomo, o di collaborazione, tranne che la legge o altra fonte normativa, ivi compreso il presente regolamento, consentano il rilascio di specifica autorizzazione.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Segretario generale, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n° 29, e successive modificazioni e integrazioni, sentito il Responsabile del servizio competente, quando:

- costituisca motivo di crescita professionale, anche all'interno dell'Ente;
- sia svolta al di fuori dell'orario di lavoro;
- non interferisca con l'ordinaria attività svolta nell'Ente;
- non sia in contrasto con gli interessi dell'Ente stesso.


3. La sussistenza delle condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione devono permanere per tutto il periodo in cui è svolta tale attività, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

4. La richiesta presentata dal dipendente, relativa a fattispecie autorizzabili, si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.

5. L'Amministrazione è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo.

Art. 28
Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi disciplinati dal contratto collettivo di lavoro, è disposta d'ufficio dal primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno d'età, ovvero al compimento del 40° anno di servizio.

2. Nel caso di raggiungimento del limite massimo di servizio di cui al precedente comma, il dipendente può richiedere l'ulteriore permanenza in servizio per un periodo massimo di due anni, con apposita richiesta da presentare, a pena di decadenza, almeno un mese prima della data prevista per il collocamento a riposo.

3. Agli adempimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 provvede il Responsabile del servizio Personale; per i Responsabili dei servizi provvede il segretario generale.


DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ASSUNZIONE, DEI REQUISITI DI ACCESSO E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

NORME GENERALI

Art. 29
Disciplina delle assunzioni e procedure di reclutamento

1. L'assunzione dei dipendenti a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale, nelle categorie e profili professionali previsti nella dotazione organica dell'Ente avviene con contratto individuale di lavoro:

a) mediante procedure selettive, aperte a tutti, quali concorso pubblico, corso – concorso pubblico, per esami, per titoli ed esami, attuate mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento

c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle liste delle categorie protette (L. 2.4.1968, n. 482);

d) mediante progressione verticale tra le categorie, secondo i criteri stabiliti dall'art. 7 del presente regolamento.

2. La procedura selettiva è svolta: per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso – concorso, per selezione, mediante prove a contenuto teorico e/o pratico volte all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale della qualifica, avvalendosi anche dei sistemi automatizzati.

3. In previsione di un elevato numero di partecipanti o qualora lo richiedano le particolari circostanze, può essere stabilito un procedimento di preselezione dei concorrenti mediante domande a risposta multipla, prove attitudinali o graduatoria per titoli, anche con affidamento all'esterno a ditte specializzate;

4. L'assunzione del personale per i profili professionali delle qualifiche funzionali per le quali è richiesto solo il requisito della scuola d'obbligo, è effettuata mediante selezione del personale iscritto nelle liste di collocamento, tenuta dagli uffici circoscrizionali del lavoro ai sensi dell'art. 16 della legge 28.2.1987, n. 56.

5. L'assunzione obbligatoria del personale mediante chiamata degli iscritti nelle liste delle categorie protette, tenute dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, viene effettuata a mezzo di prove tendenti ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni secondo le modalità di cui Capo IV del D. P. R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 30
Corso – Concorso

1. Il corso – concorso consiste in una selezione preliminare dei candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato all'acquisizione della professionalità richiesta per la qualifica cui si riferisce l'assunzione.

2. I criteri per la selezione preliminare possono consistere nella valutazione di titoli di servizio e professionali insieme ad eventuale colloquio.

3. I candidati ammessi al corso saranno in numero superiore almeno al 20% dei posti messi a concorso, con riserva percentuale a favore del personale interno, sui posti messi a concorso. Per il personale riservatario la selezione consiste in un esame con attribuzione di punteggio di merito; i candidati interni riservatari, nei limiti dell'aliquota dei posti riservati, hanno diritto ad essere nominati con precedenza rispetto ai candidati esterno;

4. Al termine del corso una apposita Commissione, di cui dovrà far parte almeno un docente del corso, procederà ad esami scritti ed orali con predisposizione di graduatoria di merito per il conferimento dei posti.

5. Al corso – concorso si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al presente regolamento.

Art. 31
Destinazione dei posti

1. Il C. d. A., in particolare, individua i posti vacanti di ciascuna categoria da destinare all'accesso dall'esterno e quelli da destinare, prioritariamente, alla progressione verticale dei dipendenti della categoria inferiore.

2. I posti destinati alla progressione verticale interna sono coperti con accesso dall'esterno in caso di esito negativo della stessa procedura selettiva interna o di totale assenza della professionalità da selezionare.

Art. 32
Le forme flessibili di assunzione e di impiego

1. L'Amministrazione, nel rispetto dei principi generali in materia di reclutamento del personale e della disciplina contrattuale, potrà avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, quali:

a) il contratto di formazione e lavoro;

b) il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo;

c) i tirocini formativi e di orientamento.

2. A tali forme flessibili di assunzione e di impiego si applicheranno, in quanto compatibili, e con particolare riferimento alle modalità di reclutamento del personale da assumere con contratto di formazione e lavoro, le disposizioni di cui al presente regolamento previste per il personale da assumere a tempo determinato.

Art. 33
Diritto di accesso dei candidati

1. E' consentito l'accesso a tutti gli atti a rilevanza esterna delle procedure selettive.

2. I verbali della commissione esaminatrice possono costituire oggetto di richiesta di accesso da parte di coloro che vi hanno interesse per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

3. La tutela della riservatezza dell'autore non può giustificare il diniego di accesso agli elaboratori dello stesso, poiché tali elaborati sono redatti proprio per essere sottoposti al giudizio altrui nella competizione concorsuale.

4. I candidati che hanno partecipato a procedure selettive e che hanno diritto di accesso ai documenti possono non solo prendere visione, ma anche ottenere copia degli elaborati degli altri candidati, a proprie spese.

5. I portatori di interessi diffusi non sono legittimati a chiedere visione e copia degli elaborati di procedure selettive, poiché il procedimento concorsuale coinvolge immediatamente le situazioni soggettive di coloro che partecipano alla selezione non anche interessi superindividuali di associazioni o comitati, la cui tutela rientri nei loro fini istituzionali.

LA PROGRESSIONE INTERNA DEL PERSONALE

Art. 34
Progressione verticale

1. La progressione verticale è disciplinata, nel rispetto delle disposizioni contenute nel CCNL, sul sistema di classificazione professionale del Comparto Regioni Autonome locali. Essa consiste in un percorso di sviluppo professionale, riservato ai dipendenti dell'Amministrazione, che prevede il passaggio da una categoria immediatamente superiore e si attua attraverso procedure di selezione interna.

2. Le selezioni avvengono, inoltre, secondo principi generali oggetto di concertazione con le OO.SS., ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. a) del Nuovo Ordinamento Professionale.

3. Costituiscono presupposto per l'esperimento della progressione verticale:

a) la vacanza del posto in organico;

b) l'esistenza dell'Amministrazione di ricoprire la posizione;

c) la disponibilità economica.

4. Il numero dei posti da riservare alla progressione verticale è determinato per le categorie B, C, D, nella misura massima del 35%, arrotondata all'unità superiore, dei posti vacanti di Dotazione Organica.

5. Possono essere oggetto di progressione verticale tutti i profili professionali dell'Ente.

6. La progressione verticale può essere:

a) per esame/i: in tal caso, la selezione progressiva verticale potrà consistere in una o più prove d'esame, da scegliersi, a cura della commissione, tra la tipologia di prove previste dall’art. 58 (Prove Concorsuali) del presente regolamento.

b) per titoli ed esame/i: in tal caso, la selezione per la progressione verticale potrà consistere in una o più prove d'esame, da scegliersi, a cura della commissione, tra la tipologia di prove previste nell’art. 34 del presente regolamento e nella valutazione delle tipologie di titoli indicati nel bando.

c) per titoli: in tal caso, la selezione progressiva consisterà nella sola valutazione delle tipologie di titoli indicate nel bando.

La progressione verticale può, altresì, essere preceduta da un corso di formazione professionale; in tal caso, le modalità di espletamento della progressione verticale sono le stesse previste per il corso – concorso pubblico. Le modalità di valutazione dei titoli sono indicate nell’art. 53 (Criteri di Valutazione) del presente regolamento.

7. Sono ammessi a partecipare alla progressione verticale i dipendenti dell'Amministrazione inquadrati nella categoria immediatamente inferiore a quella per la quale è indetta la selezione per la copertura del posto, indipendentemente dalla posizione economica ricoperta dal lavoratore, ed in possesso di un'anzianità minima compresa di tre anni, anche in relazione al titolo di studio posseduto, maturata all'interno della categoria. E' ammessa la partecipazione alla progressione verticale anche ai dipendenti in possesso di titolo di studio inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno a posti della medesima categoria ed indicato nell'allegato A al presente regolamento. Non sono ammesse deroghe al titolo di studio nei casi in cui lo stesso è prescritto da norme di legge e/o regolamentari vigenti.

8. Il bando di progressione verticale deve essere affisso all'Albo Pretorio del Comune e dell’Ente. Il termine della scadenza del bando deve essere tale da consentire pubblicazioni di durata non inferiore a quindici giorni.

9. La graduatoria viene utilizzata esclusivamente nel limite dei posti messi a selezione.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Art. 35
Requisiti per l'ammissione ai concorsi

1. Per accedere agli impieghi è necessario il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per soggetti appartenenti all Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella G. U. del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61;

2) età non inferiore agli anni 18;

3) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigenti;

4) per i candidati di sesso maschile: posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;

5) titolo di studio previsto, tenuto conto delle deroghe espressamente stabilite dal regolamento;

6) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici;

7) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 36
Requisiti speciali

1. Possono essere stabiliti i requisiti speciali necessari per l'ammissione a concorsi per particolari qualifiche funzionali per le quali, in rapporto ai relativi profili professionali, sono richiesti:

a) esperienze di servizio e di attività in specifiche posizioni di lavoro, per periodi di durata prestabilita;

b) titoli comprovanti il conseguimento di particolari specializzazioni od esperienze professionali;

c) abilitazioni all'esercizio di attività professionali, alla conduzione di mezzi e macchine speciali;

d) altri eventuali requisiti previsti per particolari profili professionali.

2. Sono fatti salvi gli altri requisiti previsti da leggi speciali.

Art. 37
Possesso dei requisiti

1. I requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 38
Inammissibilità

1. Non sono ammessi ai concorsi:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso pubbliche amministrazioni, nonché coloro che siano stati collocati a riposo, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) coloro che prestino domanda di partecipazione priva della sottoscrizione autografa;

d) coloro che spediscano o presentino la domanda dopo la scadenza del termine stabilito dal bando.

2. La non ammissione deve essere sempre notificata all’interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

AVVIO PER LE PROCEDURE CONCORSUALI

Art. 39
Fasi

1. Il procedimento di selezione del personale è costituito dalle seguenti fasi:

a) indizione della procedura selettiva (concorso pubblico, corso – concorso pubblico, progressione verticale);

b) approvazione del Bando e pubblicazione;

c) nomina della commissione esaminatrice ed adempimenti connessi;

d) presentazione delle domande di ammissione;

e) ammissione dei candidati alla selezione;

f) preparazione ed espletamento delle prove;

g) correzione delle prove;

h) approvazione della graduatoria e proclamazione dei vincitori.

- L’Amministrazione si riserva di prevedere nel bando di concorso un’eventuale prova preselettiva.

Art. 40
Indizione delle procedure selettive

1. L'indizione è l'atto iniziale del procedimento di selezione. Esso manifesta la volontà dell'Ente di attivare una determinata procedura concorsuale al fine di ricoprire una o più posizioni di lavoro nel rispetto della programmazione triennale di assunzione;

2. Nell'atto di indizione, di competenza del C. d. A., deve essere indicato il numero di posti che si intendono coprire con la selezione, il profilo professione e la categoria di inquadramento.

3. L'Amministrazione può procedere, in corso di svolgimento del concorso e fino all'approvazione della graduatoria, all'aumento dei posti da conferire.

4. Se l'ampliamento deriva da un potenziamento d'organico dovrà essere preceduto da una modificazione del piano triennale di assunzione.

Art. 41
Bando di concorso

1. Il bando, in quanto "lex specialis" delle procedure selettive disciplinate dal presente regolamento quali concorso pubblico, corso – concorso pubblico e progressione verticale è l'atto contenente la normativa applicabile al procedimento di specie.

2. Il bando è emanato da parte del Responsabile del servizio personale, con propria determinazione.

3. Esso deve contenere:

a) il termine e le modalità di presentazione delle modalità;

b) l'avviso circa la determinazione della sede e del diario della/e prova/e: nel caso in cui questi elementi non siano ancora stati decisi, occorrerà indicare nel bando le modalità di comunicazione dei citati elementi;

c) le modalità di ammissione, anche con riserva, dei candidati alla procedura di selezione indetta;

d) le materie che costituiranno oggetto della/e varie tipologie di prova/e previste;

e) l'indicazione della votazione della minima richiesta per ottenere il superamento della/e prova/e scritte/e e della prova orale;

f) se il concorso è per titoli ed esami l'indicazione dei criteri stabiliti per la valutazione dei titoli;

g) i requisiti soggettivi che il candidato deve possedere per ottenere l'ammissione alla selezione e, successivamente, all'impiego, ivi compresi gli specifici titoli d'accesso;

h) i titoli che danno luogo a precedenza, ovvero la percentuale di posti riservati a particolari categorie di cittadini;

i) riserva i posti a favore di coloro che appartengono alle categorie protette secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

j) riserva di posti ai sensi della vigente normativa a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o della rafferma contrattuale;

k) il trattamento economico lordo comprensivo di tutti gli emolumenti previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti alla data di approvazione del bando;

l) le modalità di dichiarazione dei requisiti prescritti dal bando e degli eventuali titoli di cui il candidato risulti in possesso e, se necessario, le eventuali modalità di produzione dei documenti;

m) l'ammontare ed il modo di versamento della tassa di concorso;

n) le modalità di utilizzazione della graduatoria ai sensi della vigente normativa tranne che per la progressione verticale;

o) il riferimento alla Legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;

p) la percentuale di posti riservati al personale interno dipendente dell'Amministrazione che ha indetto la procedura selettiva. Alla riserva dei posti possono accedere i dipendenti dell'Amministrazione per la copertura del posto, indipendentemente dalla posizione economica ricoperta dal lavoratore, ed in possesso di un'anzianità minima di tre anni maturata all'interno della categoria e del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno ed indicato nell'allegato A al presente regolamento, o di un'anzianità minima di tre anni maturata all'interno della categoria ed in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno per lo stesso profilo professionale ed indicato nel già citato allegato A. Non sono ammesse deroghe al titolo di studio nei casi in cui lo stesso è prescritto da norme di legge e/o regolamentari vigenti;

q) in caso di progressione verticale l'anzianità minima necessaria, anche in relazione al titolo di studio posseduto dal dipendente, per la partecipazione alla selezione, così come previsto dagli artt. 8 e 10 del presente Regolamento.

4. Il bando deve, altresì, contenere l'indicazione circa il profilo professionale e la categoria di inquadramento, nonché una sintetica descrizione delle principali funzioni connesse alla posizione di lavoro da ricoprire.

Art. 42
Diffusione bando di concorso

1. Il bando deve essere affisso all'Albo Pretorio del Comune e dell’Ente.

2. Ad ogni bando, ad eccezion fatta per quelli concernenti prove pubbliche selettive da ufficio di collocamento e la progressione verticale, deve essere data pubblicazione mediante avviso su almeno 1 quotidiano, e/o nella Gazzetta Ufficiale - 4/A serie speciale - Concorsi ed Esami.

3. In relazione alla natura della procedura selettiva indetta, il Responsabile del servizio personale individuerà, di volta in volta, le forme di pubblicità del bando più adeguate, fra quelle sopra indicate.

4. Il termine della scadenza del concorso deve essere tale da consentire una pubblicazione di durata non inferiore ai 30 giorni per il concorso pubblico, corso – concorso pubblico e di almeno 15 giorni per la progressione verticale e le prove pubbliche selettive previste nel presente regolamento.

Art. 43
Facoltà di proroga o di riapertura dei termini

1. E' in facoltà dell'Amministrazione procedere alla riapertura del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande allorché, alla data di scadenza, venga ritenuto insufficiente il numero delle domande presentate, ovvero per altre motivate esigenze di pubblico interesse.

2. L'atto di riapertura dei termini, di competenza del Responsabile del Servizio Personale o del segretario generale è pubblicato con le stesse modalità adottate per il bando e deve essere comunicato a tutti i concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione entro il termine originariamente previsto dal bando.

3. Per i nuovi candidati tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti prima della scadenza dei nuovi termini fissati dall'atto di riapertura.

4. Restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, alla integrazione della documentazione.

Art. 44
Revoca del bando

1. E' in facoltà dell'Amministrazione procedere, con atto del Responsabile del Servizio Personale o del segretario generale, alla modifica del bando in qualsiasi momento del procedimento di selezione.

2. L'atto deve essere comunicato a tutti i candidati che vi hanno interesse.

Art. 45
Presentazione della domanda

1. Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta semplice, dovranno essere indirizzate all’Ente e spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente al protocollo dell'Ente entro e non oltre il termine perentorio fissato nel bando.

2. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

3. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

4. L'Amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 46
Contenuto delle domande

1. Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente regolamento e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria personale responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso:

a) cognome e nome;
b) il luogo e la data di nascita, residenza ed eventuale recapito cui vanno inviate le comunicazioni relative al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiano o di uno degli Stati dell'Unione Europea;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali in corso ovvero l'inesistenza degli stessi;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i soli candidati di sesso maschile;

g) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego presso le stesse;

h) il possesso dei titoli che danno diritto a riserva, precedenze o preferenze;

i) di essere fisicamente idonei al servizio;

j) l'eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi;

k) il possesso del titolo di studio richiesto, con il punteggio conseguito;

l) il possesso di eventuali requisiti speciali richiesti dal bando;

m) il possesso di titoli culturali o di servizio ritenuti utili ai fini della valutazione, dettagliatamente indicati.

2. La domanda, debitamente sottoscritta a pena di nullità, deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni e condizioni che secondo le norme vigenti gli aspiranti sono tenuti a fornire, nella forma delle dichiarazioni sostitutive.

3. A tal proposito, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi del D. P. R. 28/12/2000, n. 445, decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento/atto emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

4. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta di pagamento della tassa di concorso.

Art. 47
Ammissione dei candidati

1. L'ammissione alla selezione è preceduta dall'istruttoria delle domande che consiste nella verifica del possesso dei requisiti sostanziali e formali previsti dal bando per la partecipazione ad una determinata selezione.

2. Sono sanabili soltanto le seguenti irregolarità:

a) omissione o incompletezza di una o più dichiarazioni di quelle richieste circa il possesso dei requisiti essenziali di cui al presente articolo, ad eccezione di quella relativa alle generalità, data e luogo di nascita, domicilio o recapito;

1. La regolarizzazione delle anomalie di cui sopra avviene, entro il termine fissato dall'Ente, a pena di decadenza, a mezzo di comunicazione sottoscritta dall'interessato, contenete gli elementi mancanti;

2. In caso di irregolarità rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, gli interessati saranno invitati a regolarizzare o completare la dichiarazione entro la data di svolgimento della prima prova concorsuale.

3. Il mancato possesso dei requisiti richiesti dal bando preclude la possibilità di partecipazione alla selezione medesima; l'Amministrazione deve comunicare ai candidati non ammessi l'avvenuta esclusione, a mezzo telegramma, o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato all'esclusione dalla selezione medesima.

4. Dal ricevimento della comunicazione di esclusione il candidato ha sessanta giorni per esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale e centoventi per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il provvedimento di esclusione dalla selezione;

5. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, la esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti;

6. In caso di obiettivi dubbi sui requisiti di ammissione, sia nell'interesse del candidato, sia nell'interesse generale al corretto svolgimento delle prove, l'Amministrazione potrà disporre l'ammissione con riserva.

7. Lo scioglimento della riserva è subordinato alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

8. L'Amministrazione potrà, altresì, disporre l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda, senza verificare le dichiarazioni in essa contenute. In tali casi, la verifica delle dichiarazioni rese, nonché il possesso dei requisiti e/o dei titoli dichiarati, verrà effettuata prima di procedere all'assunzione dei vincitori della selezione e di coloro che, a procedura selettiva espletata, risultando utilmente collocati nella graduatoria, verranno assunti.

9. Il mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando e dichiarati dal candidato nella domanda di partecipazione alla selezione darà luogo alla non stipulazione del contratto individuale di lavoro e produrrà la modificazione della graduatoria già approvata;

10. Di volta in volta, il bando disciplinerà le modalità di ammissione dei candidati alla selezione.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

Art. 48
Composizione commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice di tutte le procedure selettive quali il concorso pubblico, il corso – concorso e la progressione verticale è nominata dal C. d. A ed è composta da tre membri, dei quali due scelti tra funzionari delle amministrazioni pubbliche in possesso di qualifica pari o superiore a quella del posto messo a concorso, da docenti e liberi professionisti, in possesso di titolo di studio almeno equivalente a quello richiesto per la partecipazione al concorso.

2. La Commissione è presieduta dal Responsabile di servizio competente. Nei concorsi per l'accesso alla categoria apicale D la commissione è presieduta dal Segretario generale o dal Direttore Generale se nominato oppure da esperti esterni altamente qualificati individuati nella delibera di nomina.

3. In caso di reclutamento del personale mediante corso - concorso, della commissione esaminatrice dovrà far parte almeno un docente del corso.

4. Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali.

5. Non possono in ogni caso essere nominati membri della commissione esaminatrice dei concorsi coloro che siano componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali.

6. Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione esaminatrice dei concorsi deve essere riservata a donne, salva motivata impossibilità;

7. In ogni commissione le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente di ruolo dell'Ente, di idonea qualifica funzionale, nominato con la deliberazione di cui al primo comma.

8. La Commissione esaminatrice è nominata prima del termine di scadenza della presentazione delle domande fissato nel bando.

9. I membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego, comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data della pubblicazione del bando di concorso.

10. Per la validità delle adunanze della Commissione è sempre necessaria la presenza di tutti i membri.

11. Qualora nel corso dei lavori della Commissione un componente cessi dalla stessa per morte, dimissioni o sopravvenuta incompatibilità, il C. d. A. provvederà a sostituirlo;

12. Le operazioni già espletate dalla Commissione restano sempre valide e definite ed il nuovo membro nominato nei casi predetti partecipa a quelle ancora necessarie per il completamento del procedimento concorsuale. Al momento dell'assunzione dell'incarico egli ha l'obbligo di prendere conoscenza dei verbali delle sedute già tenute e di tutti gli atti del concorso. Dell'osservanza di tale obbligo viene fatto constatare dal verbale;

13. Decadono dall'incarico e debbono essere sostituiti i componenti nei cui confronti sopravvengano procedimenti penali che determinano limitazioni alla loro libertà personale, condanne od altre cause che comportano la decadenza dalle cariche elettive o dagli uffici per i quali gli stessi avevano titolo a far parte della Commissione.

Art. 49
Compenso alla commissione esaminatrice

1. Ai componenti e al segretario della Commissione esaminatrice spetta un compenso determinato dal C. d. A., alla luce di quanto previsto dall’art. 6 della legge 127/97 e conseguentemente di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale di Roma n. 401 del 02 marzo 1999, così come di seguito specificato:

a) per i concorsi per figure professionali ascritte fino alla VI qualifica funzionale un compenso, per il Presidente delle commissioni esaminatrici dei concorsi, pari al compenso previsto per i componenti esterni all’Amministrazione di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 5021/98 ridotto del 20% (€ 63,53) e per i componenti ed il segretario delle stesse commissioni, lo stesso compenso ridotto di un ulteriore 20% (€ 51,13);

b) per i concorsi per figure professionali ascritte alla VII qualifica funzionale e superiori, un compenso, per il Presidente, pari a quello previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 5021/98 (€ 79,40) e per i componenti ed il segretario delle medesime commissioni lo stesso compenso ridotto del 20% (€ 63,53).

2. Spettano, altresì, il rimborso delle spese di viaggio ai componenti che non siano dipendenti dell'Ente e che non risiedano nel territorio comunale, su richiesta debitamente documentata.

Art. 50
Norme di funzionamento

1. La Commissione esaminatrice, convocata dal Presidente, opera costantemente con la presenza di tutti i suoi componenti;

2. Nella prima seduta la Commissione si insedia, prende atto della deliberazione con la quale è stata nominata e di tutte le domande presentate. Tali atti, assieme a quelli relativi all'espletamento delle prove ed ai verbali, sono custoditi dal Segretario, sotto la sua responsabilità, fino alla conclusione dei lavori.

3. La Commissione verifica, preliminarmente, anche per cause di ricusazione eventuali dei candidati. I componenti che accertino la sussistenza di dette condizioni di incompatibilità sono tenuti a darne immediata comunicazione. In tal caso i lavori vengono immediatamente sospesi ed il Presidente della Commissione informa il Responsabile del servizio competente, trasmettendogli copia del verbale, affinché promuova la procedura di sostituzione del membro incompatibile.

4. Inoltre la Commissione, in considerazione del numero dei candidati ammessi, stabilisce il termine del procedimento e lo rende pubblico mediante affissione di apposito avviso all'Albo Pretorio per tutta la durata del procedimento stesso.

5. Sempre nella prima seduta la Commissione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, al fine di valutare i punteggi attribuiti alle singole prove, formalizzando gli stessi con inserimento nel verbale.

6. L'ordine dei lavori della Commissione deve obbligatoriamente progredire secondo la seguente successione cronologica:

I. determinazione delle modalità di attribuzione del punteggio relativo ai titoli, seguendo i criteri stabiliti dal successivo art. 53 (Criteri di Valutazione) del presente Regolamento;

II. determinazione delle date nelle quali saranno effettuate le prove scritte, pratiche ed orali (o delle prove pubbliche selettive o preselettive) e delle sedi in cui le stesse saranno tenute, qualora esse non siano state fissate nel bando;

III. effettuazione delle prove scritte incluse quelle a contenuto pratico;

IV. esame dei documenti di merito ed attribuzione dei relativi punteggi secondo le modalità inizialmente stabilite. Tale operazione viene effettuata limitatamente ai concorrenti che si sono presentati a tutte le prove scritte di cui al punto III precedente, quali risultano dall'appello effettuato all'inizio delle stesse e registrato a verbale. Per i concorrenti che non si sono presentati a tutte le prove predette e che, conseguentemente, sono stati esclusi dal concorso, l'esame e la valutazione dei titoli non vengono effettuati e dei loro nomi si dà atto a verbale. Per ciascun concorrente viene compilata una scheda nella quale è riportata dettagliatamente la valutazione dei titoli. Per i documenti ai quali la commissione ha deciso di non attribuire punteggio, ne sono indicati i motivi. Ciascuna scheda, intestata con il cognome e nome del concorrente, si conclude con il riepilogo dei punteggi attribuiti allo stesso. Ogni scheda viene firmata da tutti i componenti della Commissione e dal Segretario e viene allegata al verbale della seduta, del quale costituisce parte sostanziale. Nel verbale viene riportato, per ciascun concorrente esaminato, il totale del punteggio allo stesso attributo per titoli. L'esame dei documenti avviene seguendo l'ordine alfabetico dei concorrenti;

V. valutazione delle prove di esame scritte, incluse quelle a contenuto pratico, indicate al precedente punto III, ed attribuzione dei relativi voti a ciascuna di esse. Le operazioni di apertura dei plichi e di valutazione delle prove predette possono avere inizio soltanto dopo che sia stata completata la valutazione dei titoli e compilate e firmate le schede di computo dei punteggi agli stessi attribuiti, di cui al precedente punto IV. Completata la valutazione delle prove di esame di cui al punto III, la Commissione determina, in base ai criteri di cui all'art. 52 (Criteri di Valutazione), i concorrenti ammessi alla prova orale e/o a quella pratica operativa;

VI. effettuazione delle prove orali e/o pratiche applicative con attribuzione dei relativi voti e determinazione dei concorrenti che hanno superato le prove predette, in conformità a quanto stabilito dai successivi artt. 53 (Criteri di Valutazione) e seguenti;

VII. riepilogo dei punteggi e dei voti attribuiti a tutti i concorrenti che hanno superato le prove ed hanno conseguito l'idoneità;

VIII. formazione della graduatoria dei concorrenti idonei, con le modalità di cui al successivo art. 70 (Conclusione Procedure Concorsuali).

7. La redazione del processo verbale dei lavori della Commissione, da eseguirsi separatamente per ciascuna seduta, è effettuata dal Segretario della Commissione, che ne è responsabile. Il verbale di ciascuna seduta è firmato dal Presidente, da tutti i componenti e dal Segretario in ogni pagina a chiusura.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Art. 51
Punteggio

1. La Commissione dispone, complessivamente, del seguente punteggio:

· 90 punti per la valutazione delle prove d'esame;
· 10 punti per la valutazione dei titoli.

2. Le valutazioni della Commissione avvengono a voto palese.

3. Qualora la valutazione dei titoli e delle prove non ottenga voto unanime da parte di tutti i Commissari, ognuno di essi esprime il proprio voto e viene assegnato al concorrente, per ogni titolo e per ciascuna prova d'esame, il punteggio risultante dalla media dei voti espressi da ciascun Commissario.

Art. 52
Valutazione delle prove di esame

1. In relazione al numero delle prove che i candidati debbono sostenere, i complessivi 90 punti riservati alle prove di esame sono così ripartiti:
· 30 punti per la prima prova, scritta;
· 30 punti per la seconda prova scritta, pratica o teorico - pratica;
· 30 punti per la terza prova orale.
Ove le prove d'esame siano complessivamente due, verranno fissati punti 45 per ciascuna prova.

2. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova almeno i 21/30 oppure, in caso di una sola prova scritta, almeno 31,5/45.

Art. 53
Valutazione dei titoli

1. Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 10 punti ad essi riservati sono così ripartiti:


I^ Categoria Titoli di studio Punti 4
II^ Categoria Titoli di servizio Punti 4
III^ Categoria Curriculum professionale Punti 1
IV^ Categoria Titoli vari Punti 1
Totale punti 10


2. La valutazione dei titoli dei singoli candidati ha luogo prima dell'inizio della valutazione delle prove scritte, limitatamente ai concorrenti che si sono presentati a tutte le prove scritte, e deve essere resa nota agli interessati prima dell'effettuazione della prova d'esame orale.

Art. 54
Valutazione dei titoli di studio

1. I complessivi 4 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come dal prospetto che segue:


Titolo espresso in sessantesimi Titolo espresso con giudizio complessivo Titolo di laurea Valutazione
da a da a punti
36 40 Sufficiente 66 100 0,00
41 46 Buono 101 104 1,00
47 49 Distinto 105 107 2,00
50 56 108 110 2,50
57 60 Ottimo 110 e lode 3,00


2. Per ulteriore titolo di studio di livello pari a quello richiesto per l'ammissione: 0,3 punti (max 1 valutabile) e per la sola Cat. D punti 1,00 (max 1 valutabile);

3. Per ulteriore titolo di studio di livello superiore a quello richiesto per l'ammissione: 0,7 punti (max 1 valutabile).

Art. 55
Valutazione dei titoli di servizio

1. I complessivi 4 punti disponibili per i titoli di servizio sono attribuiti, fino al raggiungimento del punteggio massimo conseguibile nel seguente modo:

a) servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni con funzioni corrispondenti o equiparabili a qualifiche pari o superiori al posto a concorso, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni = punti 0,06;

b) servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni con funzioni corrispondenti o equiparabili a qualifiche inferiori rispetto al posto di concorso, punti 0,03 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni:

2. I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri in proporzione.

3. I servizi prestati in più periodi saranno sommati tra loro ai fini dell'attribuzione del punteggio.

4. Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati.

Art. 56
Curriculum professionale

1. Nel curriculum professionale vengono valutate le attività formative e professionali, debitamente documentate e non riferibili a titoli già valutati in altre categorie, che evidenziano una specializzazione professionale rispetto al profilo del posto da conferire, quali la partecipazione a seminari, convegni, ecc., anche come docente o relatore.

Art. 57
Valutazione dei titoli vari

1. Saranno valutati in questa categoria, a discrezione della commissione, tutti gli altri titoli che non siano classificabili nelle categorie precedenti, in rapporto ai contenuti del profilo professionale del posto a concorso ed a tutti gli elementi apprezzabili al fine di determinare il livello di formazione culturale, di specializzazione o qualificazione del concorrente.

PROVE CONCORSUALI

Art. 58
Individuazione delle prove per categoria e qualifica

1. Nelle procedure concorsuali pubbliche per assunzioni a tempo indeterminato le prove d'esame consistono:

a) per i profili professionali di categoria A e B, in prove selettive, se l'assunzione avviene con le modalità di cui alla legge 56/87 e successive modifiche ed integrazioni; in una prova pratico/manuale e/o in test attitudinali e/o in una prova scritta e/o in una prova orale, se l'accesso è per concorso pubblico, corso – concorso;

b) per i profili professionali di categoria C, in una o più prove scritte e/o pratiche e in una prova orale. Il bando dovrà definire il numero di prove scritte e/o pratiche, o a contenuto teorico pratico, nonché la tipologia e i contenuti delle prove medesime e della prova orale;

c) per i profili professionali di categoria D, in una o più prove scritte e/o pratiche e in una prova orale.

Il bando dovrà definire il numero di prove scritte, anche a contenuto teorico pratico, nonché la tipologia e i contenuti delle prove medesime e della prova orale.

Art. 59
Data delle prove

1. Il diario delle prove scritte, qualora non sia stato precisato nel bando, deve essere notificato ai candidati con lettera raccomandata A. R. non meno di venti giorni prima dell'inizio delle prove medesime.

2. Ai candidati deve essere comunicata l'obbligatorietà di presentarsi alle singole prove muniti di idoneo documento delle prove stesse.

3. Copia del calendario delle prove dovrà essere affisso inoltre all'Albo dell’Ente fino all'espletamento delle prove stesse.

4. Le prove del concorso, non possono aver luogo nei giorni festivi, né, ai sensi della legge 8.3.89 n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con Decreto del Ministro dell'Interno mediante pubblicazione sulla G. U., nonché nei giorni di festività religiose Valdesi.

Art. 60
Preparazione ed espletamento delle prove

1. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.

2. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in plichi sigillati privi di contrassegni.

3. All'ora stabilita per ciascuna prova il Presidente della commissione esaminatrice fa procedere all'identificazione dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei tre plichi contenenti le prove d'esame e fa sorteggiare da uno dei candidati la prova da svolgere.


Art. 61
Durata delle prove

1. Per lo svolgimento delle prove scritte la Commissione assegna, in relazione all'importanza di ciascuna prova, il termine massimo non inferiore a tre ore.

2. Per le prove orali e pratiche la durata di volta in volta, sarà fissata a discrezione della Commissione.

Art. 62
Pubblicità delle votazioni attribuite

1. La valutazione dei titoli e delle prove scritte o pratiche dei singoli candidati viene affissa all'Albo dell’Ente.

Art. 63
Tutela persone handicappate

1. Particolari garanzie, tutele e ausili sono predisposti per le persone handicappate che sostengono le prove d'esame, valutando anche i tempi aggiuntivi eventualmente occorrenti ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 64
Adempimenti dei candidati durante lo svolgimento delle prove scritte

1. Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione esaminatrice.

2. I lavori debbono essere scritti, esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice, e con penne, di unico colore, fornite dalla stessa Commissione.

3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla Commissione, ed i dizionari.

4. Il candidato che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte il componimento, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

5. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

6. A tale scopo, almeno due membri devono sempre trovarsi nella sala degli esami durante lo svolgimento delle prove. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione della prova medesima.

7. La Commissione può essere coadiuvata nelle funzioni di vigilanza durante lo svolgimento delle prove scritte da personale, in numero adeguato, assegnate all'Ente e prescelto tra dipendenti dello stesso Comune.

Art. 65
Adempimenti dei candidati e della Commissione al termine delle prove scritte

1. Ai candidati sono consegnate in ciascuno dei giorni d'esame due buste di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un foglio bianco.

2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, ne altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita nel foglio contenuto nella busta piccola e chiude la medesima. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al Presidente della Commissione o a chi ne fa le veci.

3. I plichi sono aperti dalla commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei relativi lavori.

4. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione di ciascuna prova d'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.

Art. 66
Prova pratica

1. Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la Commissione stabilisce le modalità ed i contenuti che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i candidati. Nel caso in cui la Commissione decida di fare effettuare a tutti i candidati la stessa prova, deve proporre un numero non inferiore a tre prove e, con le medesime modalità previste per la prova scritta, far procedere alla scelta della prova oggetto di esame.

2. La Commissione procura di mettere a disposizione dei concorrenti uguali apparecchi e materiali, necessari per l’espletamento della prova.

3. Il tempo impiegato per lo svolgimento della prova pratica deve essere registrato, inoltre la Commissione dovrà preventivamente stabilire tutti gli accorgimenti possibili per garantire, compatibilmente con la natura della prova, l'anonimato della medesima.

4. Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell'intera Commissione, previa identificazione dei candidati.

Art. 67
Valutazione delle prove scritte
Ammissione alle prove successive

1. La Commissione esaminatrice nel giorno in cui si riunisce per provvedere alla valutazione delle prove scritte, procede alla verifica dell'integrità dei plichi sigillati e delle singole buste contenenti gli elaborati.

2. Dopo tale verifica ha inizio l'apertura delle buste per ciascuna delle quali prima di passare all'apertura di altra successiva, si provvede:

a) a contrassegnare la busta esterna, ciascuno dei fogli in essa contenuti e la busta interna, chiusa, contenente la scheda con le generalità del concorrente, con uno stesso numero progressivo di contrassegno dell'unitarietà di tali atti;

b) alla lettura, da parte di un commissario designato a rotazione dal Presidente, degli elaborati;

c) all'annotazione del voto, in cifre ed in lettere, sull'ultima pagina dell'elaborato: contestualmente, accanto al numero progressivo attribuito all'elaborato, annota il voto attribuito.

3. Le operazioni di cui al comma precedente non possono essere interrotte fino a che non siano state compiute interamente per ogni busta aperta.

4. Terminate per tutte le buste le operazioni in precedenza indicate, la Commissione dà atto di aver concluso le operazioni di valutazione e procede all'apertura delle buste contenenti le schede con le generalità dei concorrenti. Sulla scheda viene apportato il numero progressivo.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato, in ogni singola prova, una votazione non inferiore al punteggio stabilito nell'art. 52, comma 2.

6. I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle precedenti prove d'esame. Nessuna comunicazione verrà fatta ai concorrenti non ammessi alla prova orale.

7. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Art. 68
Prova orale

1. L'esame orale si svolge nel giorno stabilito alla presenza dell'intera Commissione.

2. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico di capienza idonea ad assicurare la partecipazione.

3. Immediatamente prima dell'inizio della prova orale la Commissione predetermina i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie di esame. I quesiti sono, quindi, rivolti ai candidati stessi secondo criteri, anch'essi predeterminati, che garantiscano l'imparzialità della prova. I criteri e le modalità di cui al presente comma sono formalizzati nel verbale.

4. I candidati vengono ammessi alla prova secondo un ordine estratto a sorte ovvero in ordine alfabetico con inizio dalla lettera estratta a sorte.

5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà affisso nella sede dove si tengono gli esami e all'Albo Pretorio Comunale.

6. La prova orale si intende superata se il candidato ha raggiunto la votazione stabilita dal comma 2 dell'art. 52.

CONCLUSIONE PROCEDURE CONCORSUALI

Art. 69
Punteggio finale

1. Dopo lo svolgimento della prova orale la Commissione attribuisce il punteggio finale a ciascun candidato secondo le seguenti modalità:

a) nei concorsi per titoli ed esami sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame;

b) nei concorsi per esami sommando alla media dei voti conseguiti nelle prove scritte, o pratiche, o teorico – pratiche, la votazione conseguita nella prova orale.

Art. 70
Graduatoria del concorso

1. La graduatoria di merito dei candidati è formata in ordine decrescente sulla base del punteggio finale di cui al precedente articolo, con l'osservanza, a parità di punteggi, delle preferenze di cui al successivo art. 71.

2. La graduatoria del concorso è unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti non coperti dagli esterni.

3. I posti riservati al personale interno, ove non siano interamente coperti, si aggiungono ai posti messi a concorso esterno.

4. Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per il periodo fissato dalle vigenti disposizioni legislative, decorrente dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione della stessa, per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso.

5. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1998, n. 68 o da altre disposizioni di legge in vigore, che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

6. La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Responsabile del servizio del personale.

7. A ciascun candidato deve essere comunicato l'esito conseguito a mezzo lettera raccomandata A. R.

8. Le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono pubblicate all'Albo Ente.

9. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

10. Relativamente alle assunzioni obbligatorie si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 5 del D. P. R. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni e come riportato nel successivo art. 71.

Art. 71
Preferenza a parità di merito

1. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito di preferenza sono:

a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) i feriti in combattimento;
h) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosi;
i) i figli dei mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
l) i genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
m) i genitori vedovi e non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
n) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
o) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
p) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
q) gli invalidi e i mutilati civili;
r) militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

2. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.

ASSUNZIONI

Art. 72
Presentazione dei documenti

1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito devono essere invitati, a mezzo raccomandata A.R., a far pervenire, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:

a) i documenti in carta legale comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione, esclusi i certificati penali e dei carichi penali pendenti, l'estratto dell'atto di nascita, il certificato di cittadinanza, il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali, nonché la situazione di famiglia, che saranno acquisiti d'ufficio;

b) a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.

2. Nello stesso termine il candidato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere un altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con altra amministrazione, pubblica o privata. In caso contrario, unitamente ai documenti deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per l'Amministrazione.

3. La documentazione, ove incompleta o affetta da vizio sanabile, può essere regolarizzata dall'interessato entro 30 giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a mezzo raccomandata A.R., a pena di decadenza.

Art. 73
Contratto individuale

1. Il rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato, o determinato, si costituisce solo con la sottoscrizione, anteriormente all'ammissione in servizio, del contratto individuale.

2. Nel contratto individuale di lavoro sono indicati:

a) la data di inizio del rapporto di lavoro;
b) la categoria e il profilo professionale, la posizione economica e il trattamento tabellare iniziale;
c) le mansioni corrispondenti alla categoria di assunzione;
d) la durata del periodo di prova, nel caso di assunzione a tempo indeterminato;
e) la sede dell'attività lavorativa.

Art. 74
Assunzioni in servizio

1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati, a mezzo raccomandata A.R., ad assumere servizio in prova nella figura professionale di qualifica per la quale risultino vincitori. Il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

Art. 75
Verifiche sanitarie

1. L'Ente ha facoltà di accettare, a mezzo di un sanitario della competente struttura pubblica, l'idoneità fisica del candidato in relazione alle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza.

SELEZIONI

Art. 76
Assunzione mediante selezione

1. Le assunzioni per posti per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, avvengono mediante selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento di cui all'art. 16 della legge 28.2.1987 n. 56 e successive modifiche e integrazioni, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego, secondo le procedure stabilite dalle normative vigenti.

2. La graduatoria sarà formulata dalla Commissione esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli, prodotti dei candidati interni, secondo i criteri prefissati in apposito bando, pubblicato esclusivamente all'Albo Pretorio del Comune.

3. I candidati interni saranno ammessi alla selezione secondo l'ordine della graduatoria, nel limite dei posti riservati.

4. Per gli ulteriori posti da coprire l'Amministrazione inoltra la richiesta di avviamento alla competente sezione Provinciale per l'impiego.

5. I dipendenti aventi titolo alla riserva di posti partecipano alle prove selettive unitamente ai lavoratori iscritti nelle liste di collocamento appositamente avviati e convocati.

6. Nel caso di unico posto da ricoprire con riserva agli interni, la procedura di avviamento dal collocamento viene attivata solo nel caso di esito negativo della selezione effettuata al personale interno, secondo le modalità su indicate.

Art. 77
Modalità di svolgimento delle selezioni

1. Alle prove selettive si applicano le modalità relative: ai documenti necessari, alle Commissioni esaminatrici, alla valutazione di eventuali titoli, alle riserve dei posti a favore del personale interno, alle precedenze e preferenze ed all'efficacia delle graduatorie, stabilite dal presente regolamento, in quanto compatibili.

2. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica e di profilo professionale di appartenenza.

3. La selezione deve tendere ad accettare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni.

4. Le operazioni di selezione sono, a pena di nullità, pubbliche e sono precedute dall'affissione di apposito avviso all'albo dell'Ente.

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Art. 78
Modalità di costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato

1. Nei casi previsti dalle vigenti disposizioni normative, le assunzioni di personale a tempo determinato per profili professionali per i quali è prescritto il solo possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo sono effettuate mediante ricorso alle competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego, secondo le modalità di cui al D. P. C. M. 27 dicembre 1998.

2. Le assunzioni di personale a tempo determinato per profili professionali per i quali è prescritto il possesso del titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo o di specifici titoli professionali sono effettuate, nei casi previsti dalla legge, mediante selezioni alle quali sono ammessi i candidati che, in possesso di requisiti culturali e professionali richiesti, abbiano presentato domanda con le modalità e nei termini indicati nell'apposito avviso.

3. Le assunzioni sono disposte nel rispetto delle seguenti modalità:

a) la graduatoria viene predisposta dall’Ente sulla base di selezioni per prove e/o per titoli;

b) l'avviso è pubblicato all'Albo dell’Ente e all'Albo Pretorio del Comune;

c) i termini di presentazione delle domande possono essere contenuti fino a 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso;

d) i termini di convocazione dei concorrenti alle prove d'esame possono essere contenuti fino a 10 giorni;

e) per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30; l'avviso di selezione dovrà indicare i titoli valutabili e il punteggio massimo agli stessi attribuibili singolarmente per categorie;

f) la prova selettiva è intesa ad accertare il possesso del grado di professionalità necessario per l'accesso alle qualifiche ed ai profili relativi e può essere effettuata anche mediante la soluzione, in tempi predeterminati dalla Commissione, di appositi quiz a risposta multipla, sulle materie oggetto della prova. Per la valutazione della


prova la Commissione dispone di 30 punti. Essa si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30;

g) nelle selezioni per prove e per titoli la graduatoria di merito è formulata sommando al punteggio relativo ai titoli, la votazione conseguita nella prova selettiva.

4. Ai fini delle assunzioni di cui al presente articolo l'Amministrazione dell’Ente potrà utilizzare anche graduatorie ancora valide ed efficaci a suo tempo formate per la copertura dei posti in ruolo di pari qualifica e profilo professionale o per le assunzioni a tempo determinato in analoghe qualifiche, e profili professionali. In caso di più graduatorie viene utilizzata quella più lontana nel tempo, partendo sempre dal primo classificato nella graduatoria medesima.

5. La Commissione esaminatrice è nominata dal C. d. A. ed è composta secondo le disposizioni stabilite negli articoli precedenti. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente di ruolo dell'Ente.

Art. 79
Assunzione a tempo determinato per l'attuazione dei progetti - obiettivo finalizzati

1. L'Amministrazione dell’Ente può predisporre progetti – obiettivo occupazionali finalizzati alla realizzazione di nuovo servizi o al miglioramento di quelli esistenti, rispondenti alla necessità di soddisfare bisogni a carattere produttivo e sociale, ai sensi dell'art. 7 della legge 29.12.88 n. 554 e del D. P. C. M. 30.3.1989 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I progetti finalizzati, di cui al comma precedente, possono avere la durata di un anno, prorogabile di un ulteriore anno.

3. Per attuazione di detti progetti le assunzioni di personale a tempo determinato per profili professionali per i quali è prescritto il possesso del titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sono effettuate, nei casi previsti dalla legge, mediante prova selettiva alla quale sono ammessi, sulla base di una graduatoria formata previa valutazione dei titoli, i candidati che, in possesso di requisiti culturali e professionali richiesti, abbiano presentato domanda con le modalità e nei termini indicati nell'apposito avviso di reclutamento.

4. Detto avviso dovrà contenere l'indicazione del rapporto, del numero delle unità richieste, dei requisiti culturali e professionali necessari, e del periodo di assunzione.

5. L'avviso dovrà essere pubblicizzato mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e dell’Ente.

6. L'Ente predisporrà, per ciascuno dei profili professionali indicati nell'avviso, apposite graduatorie sulla base dei seguenti titoli, che i candidati dovranno dichiarare nella domanda:

a) votazione riportata nel conseguimento del titolo di studio richiesto;

b) precedenti rapporti di pubblico impiego, anche a tempo determinato perché non si siano conclusi per demerito.

8. Alla votazione conseguita nel titolo di nove mesi prestato con rapporto a tempo indeterminato e per ciascun periodo di novanta giorni prestato a tempo determinato sono attribuiti, in aggiunta, punti 0.50 fino ad un massimo di punti 6. A parità di punteggio precede in graduatoria il candidato più giovane di età. In nessun caso sono valutati i periodi di servizio a tempo indeterminato che hanno dato luogo a trattamento pensionistico.

9. E' ammesso a sostenere la prova selettiva un numero di candidati, individuati secondo l'ordine della graduatoria formata con le modalità di cui sopra, pari al quintuplo del numero degli incarichi da attribuire con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale.

10. All'espletamento della prova selettiva attende apposita Commissione costituita con le procedure di cui ai precedenti articoli.

11. La prova selettiva è intesa a accertare il possesso del grado di professionalità, necessario per l'accesso alla qualifica e profili relativi all'incarico da attribuire, mediante la soluzione, in tempi predeterminati alla Commissione, di appositi quiz a risposta multipla, sulle materie oggetto della prova. Per la valutazione della prova la Commissione dispone di 10 punti. Essa si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore ai 7/10.

12. La graduatoria di merito è formulata sommando al punteggio relativo ai titoli, la votazione conseguita nella prova selettiva.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 80

ABROGAZIONI

1. Sono abrogate le norme di regolamento dell'O. P. Asilo Savoia di Roma e gli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 81
Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento deve essere tenuta a disposizione perché chiunque ne possa prendere visione e sarà affissa all’Albo Pretorio del Comune di Roma per giorni 15.

Art. 82
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

Roma, lì 31/03/2003

IL DIRETTORE AMM.VO IL COMMISSARIO REG.LE
Rag. Gaetano Ricupito Dott. Oscar Tortosa